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Argomento: Welfare integrativo

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10 Ottobre 2024

Le risorse destinate alla contrattazione decentrata finalizzate a misure di welfare integrativo di cui all’art. 82 del CCNL, stante la loro natura assistenziale e previdenziale, non sono da assoggettarsi al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 ma sono soggette, esclusivamente, alla disciplina e ai limiti specifici, anche finanziari, previsti dall’ art. 82 del contratto nazionale di lavoro Funzioni Locali (deliberazione n. 17/SEZAUT/2024 Corte dei Conti).

Tags: Corte dei Conti, Trattamento accessorio del personale, Welfare integrativo

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