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02 Settembre 2024

In relazione ai progetti Pnrr da rendicontare alla Corte dei conti entro il 10 settembre, non devono essere inseriti gli accertamenti e gli impegni oggetto di cancellazione e/o reimputazione ad esercizi successivi al 2023. Per tali importi, è necessario dettagliare nella colonna “Note” le somme trasferite per ciascun anno. Questa istruzione è inclusa nel documento Faq, accessibile nell’area riservata del sito della Corte dei conti. Si tratta di chiarimenti essenziali poiché la tabella richiede i dati contabili aggiornati al 31 dicembre 2023, conformemente al rendiconto approvato; tuttavia, le modifiche al cronoprogramma devono essere aggiornate fino al 30 giugno 2024. Per la compilazione della tabella, i magistrati ricordano che i dati precompilati sono derivati dalla banca dati Cup della PCM-DIPE, elaborati dalla Sezione delle Autonomie e aggiornati tramite i questionari Pnrr allegati alle linee guida per il bilancio di previsione 2023-2025. In caso di modifiche alla struttura dei file Excel, che abbiano reso alcuni dati non idonei all’acquisizione informatica, il compilatore dovrà inserire manualmente i Cup mancanti. Questo può essere effettuato utilizzando l’opzione “Aggiungi Cup” nella sezione “Anagrafica Progetto” e cliccando il pulsante blu “Rettifica” per aggiungere il codice Cup e la descrizione corrispondente.

Tags: Corte dei Conti, FAQ, PNRR

02 Settembre 2024

In vista dell’elaborazione del bilancio tecnico per il periodo 2025-2027, è opportuno esaminare sia i tagli già programmati secondo le normative vigenti, sia gli incrementi previsti con la creazione del nuovo Fondo Equità Servizi, attivo dal 2025. Questo bilancio deve essere presentato dai responsabili dei servizi finanziari entro il 15 settembre, o il 30 settembre per gli enti di dimensioni minori, sulla base della legislazione attuale e di una gestione amministrativa costante. Per il triennio in questione, è essenziale considerare i due contributi alla finanza pubblica già distribuiti e il fondo per la loro mitigazione, come stabilito dalla legge di bilancio 2024. Il contributo richiesto dalla legge di bilancio 2024, dettagliato nell’articolo 1, comma 533, della legge 213/2023, ammonta a 250 milioni di euro annuali fino al 2028, suddivisi in 200 milioni per i Comuni e 50 milioni per le Province e le città metropolitane. Le cifre precise per ogni ente e per ciascun anno sono disponibili sul sito della finanza locale del ministero dell’Interno (comunicato n. 2 del 4 luglio 2024).

02 Settembre 2024

La natura del soggetto esercente o le sue modalità di finanziamento non influiscono sulla qualificazione di servizio pubblico locale a rilevanza economica. Ciò che conta è la possibilità del conseguimento di un “corrispettivo” e che l’attività sia retribuita al prestatore. Con il parere n. AS2030/2024, pubblicato sul bollettino n. 34 del 26 agosto 2024, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, pur premettendo che esula dalle proprie competenze fornire interpretazioni autentiche delle previsioni normative, fornisce elementi utili ai fini della perimetrazione dei servizi pubblici locali oggetto di ricognizione ai sensi dell’articolo 30 Dlgs 201/2022. Non rileva, si legge nel parere, chi sia il soggetto “pagatore” né, peraltro, la presenza di un utile o di un guadagno a favore del prestatore. È poi importante rilevare la presenza di una condizione di fallimento di mercato, anche parziale, cioè di insufficienza o inadeguatezza del mercato rispetto all’erogazione della prestazione.

27 Agosto 2024

Il decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale, Dipartimento degli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno, del 30 luglio 2024, recante riparto del contributo ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge n.174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.213 del 2012, destinato all’incremento della massa attiva della gestione liquidatoria, a valere sulle somme non impegnate, pari ad euro 30 milioni in conto competenza, disponibili sul capitolo 1316 “Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali” dello stato di previsione del Ministero dell’interno, accantonate ai sensi dell’articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, e non utilizzate nell’esercizio 2023, per gli interventi di cui agli articoli 259, comma 4, e 260, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, registrato alla Corte dei conti in data 20 agosto 2024 al numero 3576, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» (Comunicato del 27 agosto 2024 Dipartimento per gli affari interni e territoriali).

27 Agosto 2024

Il decreto del Ministro dell’interno del 6 agosto 2024, recante la definizione, a decorrere dall’anno 2024, delle modalità, dei criteri e dei termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi, è stato diffuso nella sezione «I Decreti»  (Comunicato del 26 agosto 2024 Dipartimento per gli affari interni e territoriali).

27 Agosto 2024

Con il decreto ministeriale n. 125 del 26 luglio 2024, sono stati liquidati i contributi per gli assistenti sociali per l’anno 2023, prenotate le somme per il 2024 e corrette le cifre per gli anni 2021 e 2022, basandosi sui dati effettivamente certificati. Si tratta dei contributi previsti dalla legge 178/2020 (Legge di Bilancio per il 2021), che all’articolo 1, comma 797 e seguenti, definisce un livello essenziale delle prestazioni di assistenza sociale, con un operatore ogni 5.000 abitanti e un ulteriore obiettivo di servizio con un operatore ogni 4.000 abitanti.

Tags: Assunzioni, Bilancio, Contributi

26 Agosto 2024

L’introduzione del sistema Accrual porterà un profondo cambiamento culturale nelle amministrazioni pubbliche: non saranno più valutate solo in base al risultato economico annuale, ma anche sulla consistenza del loro patrimonio di funzionamento. Questo nuovo orientamento culturale sarà implementato a partire dal 2026, come stabilito dalla riforma abilitante Pnrr 1.15. Il quadro concettuale specifica che il sistema contabile economico-patrimoniale sarà la base principale per la rendicontazione finanziaria a scopi informativi generali. Questo sistema è progettato per determinare il patrimonio di funzionamento alla fine di ogni periodo amministrativo e monitorarne le variazioni. Annualmente, ricavi e proventi aumentano il patrimonio, mentre costi e oneri lo riducono. Gli effetti delle operazioni e degli altri eventi sono registrati indipendentemente dal momento dell’incasso o del pagamento, secondo il principio di competenza economica. Ciò significa che le operazioni legate a trasferimenti vincolati o contributi agli investimenti possono causare entrate registrate in un esercizio, creando componenti positivi, mentre le uscite sostenute vengono imputate negli esercizi successivi, risultando in un utile nel primo anno e una perdita nei bilanci successivi.

Tags: Accrual

26 Agosto 2024

Nelle procedure ad evidenza pubblica il concorrente può giustificare il ribasso proposto facendo riferimento ai preventivi. E', infatti, possibile produrre in sede di verifica dell'anomalia preventivi dell'impresa fornitrice con valore probante delle condizioni particolarmente vantaggiose spuntate dal concorrente di una gara pubblica e apprezzabili dalla Stazione appaltante nell'ambito del suo potere tecnico-discrezionale di valutazione della congruità dell'offerta (Deliberazione n. 7128 del 14 agosto 2024 Consiglio di Stato).

26 Agosto 2024

Nessun vincolo di destinazione fino al 2026 sull’utilizzo dei risparmi ottenuti dalle rinegoziazioni delle anticipazioni di cassa ricevute da Regioni e Province autonome. Con norma di interpretazione autentica, infatti, il decreto di agosto (Dl 113/2024) estende a queste somme le regole contabili già previste per i proventi da rinegoziazione di mutui, prestiti e dal riacquisto di titoli obbligazionari emessi. L’articolo 18 stabilisce che «l’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all’articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64».

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