è una società del Gruppo Maggioli

I commercialisti della
pubblica amministrazione

Argomento: Personale

Cerca
Categorie

31 Marzo 2026

Pubblicata la nota dell’Anci sulla deliberazione n. 9/SEZAUT/2026/QMIG della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Nel testo si chiariscono le regole per la determinazione dei compensi degli amministratori nelle società controllate da regioni ed enti locali.

31 Marzo 2026

In relazione alle numerose richieste pervenute, si comunica che le pubbliche amministrazioni non devono trasmettere i dati relativi alle deleghe sindacali attive alla data del 31.12.2025 in quanto non è prevista alcuna rilevazione relativa a tale anno.

31 Marzo 2026

La circolare dell'INPS riepiloga la disciplina dei termini di pagamento del TFS e del TFR per i dipendenti pubblici, integrando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

30 Marzo 2026

L'ARAN con un recente orientamento applicativo illustra le modalità di calcolo del personale per il parziale conglobamento dell’indennità di comparto previsto dal CCNL 2022-2024 (siglato il 23.02.2026). La regola stabilisce che i part-time nativi si contano in quota percentuale, mentre chi è passato dal tempo pieno al part-time si conta come unità intera. L'operazione riduce stabilmente il Fondo risorse decentrate dal 1° gennaio 2026, ma senza generare nuovi spazi di spesa per altre voci.

30 Marzo 2026

Le amministrazioni che non assegnano obiettivi ai segretari, ai dirigenti e, negli enti che ne sono sprovvisti, alle elevate qualificazioni possono essere condannate al risarcimento dei danni determinati dalla cosiddetta perdita di chance derivante dalla mancata possibilità di accedere al compenso.

26 Marzo 2026

Il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 5 febbraio 2026, corredato dell’allegato A “Nota metodologica anno 2025” e dell’allegato B “Piano di riparto anno 2025”, recante: “Riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l’anno 2025, del fondo, di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”, disposto dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ripartito a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l’incremento dell’indennità di funzione, di cui ai commi 583, 584, 585 dell’articolo 1, della predetta legge n. 234, del 2021, registrato alla Corte dei Conti il 20 marzo 2026, n. 1063, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

24 Marzo 2026

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 102/2026/PAR, ha fornito un chiarimento essenziale per i responsabili dei servizi finanziari in merito al nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla Legge n. 1/2026 per chiunque gestisca risorse pubbliche.

24 Marzo 2026

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 101/2026/PAR, ha fornito un importante chiarimento circa l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dell'ente locale che svolge il ruolo di Direttore dell'Esecuzione (DEC) nei servizi affidati a società miste pubblico-private.

24 Marzo 2026

Esclusione dalle quote 80/20 e copertura nel quadro economico dell’opera. Diverso regime per IMU e TARICon la deliberazione n. 103/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti interviene su uno dei nodi più dibattuti nella gestione degli incentivi tecnici: il trattamento contabile dell’IRAP ai sensi dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023.Il parere, reso su richiesta del Comune lombardo, offre un chiarimento netto: le risorse destinate agli incentivi, nel limite del 2% dell’importo posto a base di gara, devono essere considerate al netto dell’IRAP. Ne consegue che l’imposta regionale non può incidere sulla quota destinata al personale tecnico, né essere ricompresa nelle percentuali dell’80% (incentivi) o del 20% (altre finalità).IRAP fuori dal perimetro degli incentiviIl Collegio fonda la propria ricostruzione su un duplice ordine di argomenti.Da un lato, valorizza il dato letterale dell’articolo 45, comma 3, che include espressamente solo gli oneri previdenziali e assistenziali, senza menzionare l’IRAP. Dall’altro, richiama la natura dell’imposta quale onere proprio dell’amministrazione, non traslabile sui dipendenti.Ne deriva un principio centrale: qualsiasi riduzione dell’incentivo tecnico per effetto dell’IRAP è illegittima, in quanto finirebbe per trasferire sul personale un carico fiscale che la legge pone esclusivamente in capo all’ente.Copertura nel quadro economicoSul piano contabile, la Corte individua la soluzione nella collocazione dell’IRAP all’interno del quadro economico dell’opera, in coerenza con l’articolo 5 dell’allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’imposta trova copertura tra le somme a disposizione, alla voce relativa a “IVA ed eventuali altre imposte”.Questa impostazione consente di salvaguardare sia l’integrità degli incentivi spettanti al personale sia gli equilibri di bilancio, evitando effetti distorsivi già emersi nella prassi applicativa.Il parere si inserisce inoltre nel solco degli indirizzi operativi già espressi dal MIT e delle indicazioni contabili della Commissione Arconet, che hanno individuato nel meccanismo del “giro contabile” la modalità corretta di registrazione dell’onere.Il diverso regime per IMU e TARIDi particolare rilievo è anche la risposta al terzo quesito, relativo agli incentivi collegati al maggior gettito IMU e TARI (articolo 1, comma 1091, legge 145/2018).In questo caso, la Corte esclude ogni analogia: il legislatore ha infatti previsto un criterio di onnicomprensività, stabilendo che la quota del 5% del maggior gettito sia già comprensiva anche dell’IRAP.Pertanto, diversamente dagli incentivi tecnici, l’imposta deve essere assorbita all’interno dello stanziamento, senza possibilità di finanziamento esterno e senza ulteriori oneri per il bilancio dell’ente.Un chiarimento sistematicoLa deliberazione n. 103/2026/PAR contribuisce a ricondurre a sistema una materia caratterizzata da incertezze interpretative stratificate nel tempo. Il punto di equilibrio individuato dalla Corte appare chiaro:
  • per gli incentivi tecnici, l’IRAP resta fuori dal tetto del 2% ed è a carico dell’amministrazione;
  • per gli incentivi da recupero tributario, opera invece un principio di inclusione nel limite di legge.
Un approdo che rafforza la tutela del personale beneficiario degli incentivi e, al contempo, impone agli enti una più attenta costruzione del quadro economico degli interventi.
(Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Lombardia-delibera 103/2026)

I commercialisti della pubblica amministrazione