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I commercialisti della
pubblica amministrazione

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15 Luglio 2026

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti si è pronunciata su una richiesta di parere in merito alla determinazione del limite al trattamento accessorio del personale regionale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

15 Luglio 2026

E’ stata pubblicata la graduatoria per l’assegnazione delle risorse a Comuni e Città metropolitane per far fronte a esigenze urgenti finalizzate al completamento degli interventi e al conseguimento dei target del PNRR, come da Avviso pubblico del 27 maggio 2026, n. 135383.

15 Luglio 2026

Con il raggiungimento del target M1C1-117 e della milestone M1C1-118, sono stati pienamente centrati gli obiettivi che il PNRR aveva fissato per la Riforma 1.15. Si tratta di un risultato di grande rilievo, che segna il completamento della prima, decisiva fase del processo di riforma e che ci consegna le fondamenta solide su cui costruire il nuovo sistema di contabilità pubblica. Nello specifico:

  • Il Target M1C1-117 è stato pienamente realizzato grazie alla conclusione, entro il primo trimestre del 2026, del ciclo di formazione di base sul nuovo sistema accrual, rivolto ai rappresentanti delle amministrazioni coinvolte. Per approfondimenti, si rimanda alla pagina Target M1C1-117.
  • La Milestone M1C1-118, con scadenza al 30 giugno 2026, ha invece registrato il conseguimento di entrambi gli interventi previsti:
    • la fase pilota di sperimentazione, che ha portato alla predisposizione e alla trasmissione alla Ragioneria Generale dello Stato degli schemi di bilancio (stato patrimoniale e conto economico) riferiti all'esercizio 2025, redatti secondo i nuovi principi e regole del sistema accrual;
    • l'adozione della norma primaria, sancita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2026 del decreto-legge n. 107, che introduce la disciplina transitoria per l'adozione del sistema contabile unico. Per approfondimenti, si rimanda alla pagina Milestone M1C1-118.
Con il raggiungimento di questi traguardi – nei termini e secondo le modalità stabilite – è stata completata l'intera impalcatura della riforma 1.15: sono stati definiti e adottati il quadro concettuale, il set di standard contabili e il piano dei conti multidimensionale; è stata realizzata la fase pilota di sperimentazione sull’esercizio 2025; è stato completato il ciclo di formazione di base; è infine intervenuto l'atto normativo che disciplina la graduale fase di transizione verso il nuovo sistema contabile unico, previsto a regime a partire dall'esercizio 2030, e che definisce l'assetto organizzativo del programma di formazione specialistica. Grazie a questo complesso di interventi, secondo le stime di Eurostat, il livello di maturità contabile (Accounting Maturity) dell'Italia è destinato a crescere dall'attuale 32% a circa l'89% entro il 2030, allineandosi ai paesi più avanzati in Europa. (MEF, news del 9 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Dal 12 luglio 2026 sono entrate in vigore in Italia le nuove regole che riguardano gli autovelox. È stato infatti pubblicato nella Gazzetta ufficiale il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che disciplina le caratteristiche, i requisiti e le procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.

15 Luglio 2026

Con la risposta all'interpello n. 140/2026, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, della planimetria identificativa dell'area oggetto di una concessione demaniale marittima rilasciata in formato digitale.

15 Luglio 2026

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti ha espresso un parere in merito alla possibilità di erogare gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dal Codice dei contratti pubblici ai componenti degli organi politici di piccoli comuni. Il quesito traeva origine dal caso di un comune di ridotte dimensioni in cui, a causa della carenza di organico, la responsabilità del servizio tecnico era stata eccezionalmente attribuita al sindaco, il quale aveva assunto anche il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) per alcuni lavori pubblici.

15 Luglio 2026

Domanda: Un Comune ha ricevuto in donazione, da un soggetto privato, un immobile qualificato come bene culturale, all’epoca in stato di degrado e stimato per un valore di 1.600.000 euro. Successivamente, l’immobile è stato concesso in comodato d’uso a una fondazione, la quale ha beneficiato di finanziamenti per circa 10.000.000 di euro destinati a interventi di restauro e conservazione, con conseguente incremento del valore del bene. A seguito dello scioglimento della fondazione, l’immobile è tornato nella disponibilità del Comune. Alla luce di tali circostanze, si chiede di chiarire se sia opportuno procedere alla rivalutazione del bene oppure se lo stesso non debba essere iscritto nello Stato patrimoniale. Risposta: Alla luce delle disposizioni dell’ITAS 4, il caso prospettato deve essere affrontato considerando sia la natura del bene sia le modalità di acquisizione e le successive vicende che lo hanno interessato. In primo luogo, l’immobile ricevuto in donazione si configura come attività del patrimonio culturale e, in quanto tale, rientra nell’ambito delle immobilizzazioni materiali. L’ITAS 4 prevede infatti che tali beni siano rilevati e valutati secondo criteri analoghi a quelli delle altre immobilizzazioni, a condizione che soddisfino la definizione di attività e che il loro valore sia determinabile in modo attendibile. Nel caso esposto, il bene è stato acquisito senza corrispettivo; pertanto, la sua valutazione iniziale deve essere effettuata facendo riferimento ai criteri alternativi indicati dallo standard, quali il valore di mercato, il costo di sostituzione oppure il valore d’uso. Il valore storico di 1.600.000 euro rappresenta quindi una misura iniziale, ma non esaurisce necessariamente il tema della corretta rappresentazione contabile nel tempo. Con riferimento agli interventi successivi realizzati dalla fondazione, è necessario distinguere la loro natura. L’ITAS 4 chiarisce che gli interventi di tipo conservativo — anche se di importo rilevante — non determinano automaticamente un incremento del valore del bene culturale. Tali interventi sono infatti assimilati alle manutenzioni: se ricorrenti, sono spesati a conto economico; se di carattere pluriennale, possono essere capitalizzati separatamente rispetto al bene principale e ammortizzati, ma senza incidere sul valore dell’immobile. Diversamente, solo gli interventi che migliorano in modo significativo la fruibilità o la capacità di servizio del bene giustificano una rideterminazione del suo valore contabile. In tali casi, la valutazione deve essere aggiornata applicando nuovamente uno dei criteri previsti dallo standard (valore di mercato, costo di sostituzione o valore d’uso). Alla luce di queste considerazioni, si possono trarre due conclusioni fondamentali. In primo luogo, il bene deve essere iscritto nello Stato patrimoniale del Comune, in quanto soddisfa i requisiti di attività e rientra tra i beni del patrimonio culturale. Non è quindi corretto ometterne la rilevazione. In secondo luogo, non è automaticamente necessario procedere a una rideterminazione del valore per effetto degli interventi effettuati, se questi hanno natura meramente conservativa. Una rivalutazione va effettuata solo qualora si possa dimostrare che gli interventi abbiano determinato un effettivo incremento della capacità di servizio o del valore economico del bene, da stimare secondo i criteri previsti dall’ITAS 4. Qualora, infine, il bene non risulti ancora iscritto nello Stato patrimoniale — ad esempio nell’ambito della transizione alla contabilità accrual — l’ente dovrà procedere alla sua rilevazione iniziale applicando i criteri sopra richiamati, avvalendosi anche delle indicazioni operative fornite per la fase di prima adozione. (MEF, FAQ Accrual n. 39 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Si chiede di chiarire quale sia la corretta modalità di contabilizzazione dei fondi PNRR, con particolare riferimento ai criteri di rilevazione e imputazione contabile previsti dagli ITAS. Risposta: La contabilizzazione dei fondi PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) nel sistema accrual (ITAS) segue la disciplina dei trasferimenti a rendicontazione, inquadrati come operazioni non di scambio soggette a specifiche "condizioni". La modalità di funzionamento del PNRR (erogazione di risorse subordinata al raggiungimento di milestone e target o all'effettivo impiego delle somme) ricade pienamente nella fattispecie prevista dall'ITAS 9 (per il ricevente) e dall'ITAS 18 (per l'erogatore). I fondi PNRR sono considerati trasferimenti a rendicontazione vincolati sottoposti a condizione, poiché l'amministrazione ha l'obbligo di restituire le somme qualora non vengano impiegate per la finalità statuita o non vengano raggiunti gli obiettivi prefissati.

  • Rilevazione iniziale: Al momento della ricezione delle risorse (o del sorgere del diritto a riceverle), l'amministrazione rileva un'attività (es. Disponibilità liquide o Crediti) e, in contropartita, una passività di pari importo (es. Debiti per trasferimenti attivi ricevuti). In questa fase non si rileva alcun provento nel Conto Economico.
  • Imputazione Provento a Conto Economico: Quando l'amministrazione sottomette all’ente finanziatore la rendicontazione periodica prevista dall’atto di assegnazione delle risorse del progetto PNRR, la passività iniziale viene ridotta e si iscrive nel Conto Economico un provento da trasferimenti per un importo pari alla quota per cui la condizione è soddisfatta. Infatti, un aspetto fondamentale introdotto dalle versioni aggiornate degli ITAS 9 (par. 31) e ITAS 18 (par. 24) è la previsione che per imputare il provento a bilancio non è necessario attendere l'esito della verifica formale della rendicontazione (ad esempio, il controllo della Commissione Europea o del Ministero titolare). Se il beneficiario ha già impiegato le risorse per l'adempimento della condizione (ha effettuato la prestazione o realizzato l'intervento), e ha correttamente sottomesso la rendicontazione periodica, deve procedere alla rilevazione economica di competenza anche "nelle more della relativa eventuale formale verifica".
(MEF, FAQ Accrual n. 38 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Con riferimento alla rilevazione dei proventi tributari secondo l’ITAS 9, si chiede di chiarire quale sia il corretto criterio di imputazione dell’addizionale comunale IRPEF nell’ambito della contabilità accrual degli enti locali. Le Linee Guida dell’ITAS 9, infatti, individuano tra gli eventi imponibili anche il conseguimento di un reddito imponibile da parte del contribuente risultante dalla dichiarazione fiscale (come nel caso dell’IRPEF). Inoltre, i proventi tributari devono essere rilevati nell’esercizio in cui si verifica l’evento imponibile, purché l’amministrazione abbia acquisito il controllo delle risorse e l’ammontare sia determinabile in modo attendibile. Alla luce di tali indicazioni, si chiede di precisare se l’addizionale comunale IRPEF debba essere rilevata per competenza economica:

  • nell’esercizio in cui il contribuente matura il reddito;
  • nell’esercizio di presentazione della dichiarazione fiscale; oppure
  • secondo un criterio assimilabile alla cassa, in considerazione del meccanismo di autoliquidazione dell’imposta.
Risposta: Alla luce delle indicazioni dell’ITAS 9, la rilevazione dell’addizionale comunale IRPEF deve essere effettuata secondo il principio della competenza economica, facendo riferimento al momento in cui si verifica l’evento imponibile. Per i tributi sul reddito, come chiarito dalle Linee Guida, tale evento coincide con il conseguimento del reddito imponibile da parte del contribuente. Ne consegue che il provento deve essere imputato all’esercizio in cui il reddito è maturato, a condizione che, entro la data in cui il bilancio è approvato, siano soddisfatti i requisiti previsti dal paragrafo 24 dell’ITAS 9: da un lato, l’acquisizione del controllo delle risorse da parte dell’amministrazione, che si realizza con il sorgere del diritto alla riscossione; dall’altro, la possibilità di determinare l’ammontare in modo attendibile. Sotto questo secondo profilo, è importante evidenziare che lo standard non richiede un’unica base informativa, ma ammette diverse modalità alternative di determinazione attendibile, fondate sui pagamenti effettuati, sulle dichiarazioni dei contribuenti oppure sugli atti impositivi. Pertanto, la disponibilità dei dati delle dichiarazioni non rappresenta una condizione imprescindibile: anche i flussi di incasso possono costituire una base sufficiente per stimare ragionevolmente il provento di competenza. Alla luce di tali elementi, il criterio corretto è quello della imputazione all’esercizio di maturazione del reddito, che rappresenta il momento in cui si verifica l’evento imponibile. L’esercizio di presentazione della dichiarazione assume rilevanza solo in via residuale, qualora le condizioni per la rilevazione si perfezionino successivamente alla chiusura del bilancio. Analogamente, non risulta conforme agli standard ITAS un criterio assimilabile alla cassa: le modalità di riscossione del tributo non incidono infatti sulla competenza economica del provento. (MEF, FAQ Accrual n. 37 del 10 luglio 2026)

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