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I commercialisti della
pubblica amministrazione

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15 Luglio 2026

Domanda: Attualmente i software sono iscritti, negli inventari comunali e nello stato patrimoniale, tra le immobilizzazioni immateriali. Alla luce delle disposizioni dell’ITAS 5, si chiede di chiarire il significato del requisito del “diritto di esclusiva”. In particolare, si domanda se sia corretto continuare a classificare tali software tra le immobilizzazioni immateriali anche nel caso in cui la licenza acquistata dal Comune non sia cedibile o utilizzabile da altri soggetti. Risposta: I software sono immobilizzazioni immateriali la cui contabilizzazione deve essere effettuata seguendo le indicazioni contenute nell’ITAS 5. I software, in quanto immobilizzazioni immateriali, devono essere contabilizzati nell’attivo dello stato patrimoniale. L’iscrizione nello stato patrimoniale avviene se sono rispettati i seguenti requisiti a norma dell’ITAS 5:

  1. essere una risorsa nel momento della redazione del bilancio controllata dall’amministrazione che redige il bilancio di esercizio;
  2. i benefici economici futuri o il potenziale di servizio attesi, associati all’immobilizzazione, affluiranno con probabilità all’amministrazione;
  3. poter determinare il costo dell’immobilizzazione nel rispetto dei postulati e dei vincoli dell’informazione del bilancio di esercizio richiamati dal Quadro Concettuale.
Il tema dell’esclusività riguarda il controllo dell’amministrazione sulla risorsa immateriale: un’amministrazione controlla un’immobilizzazione immateriale se ha il potere di ottenerne i benefici economici futuri o il potenziale di servizio derivanti dalla risorsa e di limitarne l'accesso di altri soggetti alla fruizione dei benefici o del potenziale di servizio. La capacità di un'amministrazione di controllare i benefici economici futuri o il potenziale di servizio derivanti da un'immobilizzazione immateriale è riconducibile di norma, ma non in maniera esclusiva, alla titolarità di specifici diritti. L’iscrizione nello stato patrimoniale avviene in coerenza con il PdC alla voce:
  • Immobilizzazioni Immateriali
    • Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno
      • Software applicativo acquisito da terzi a titolo definitivo
(MEF, FAQ Accrual n. 36 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Si chiede di chiarire la corretta classificazione, nello Stato patrimoniale passivo, dei risconti passivi relativi alle concessioni cimiteriali. In particolare, si domanda se tali risconti debbano essere interamente iscritti tra le passività non correnti oppure se sia necessario distinguere la quota di competenza dell’esercizio successivo, da indicare tra le passività correnti, imputando invece la parte residua tra le passività non correnti. Risposta: La corretta classificazione dei risconti passivi relativi alle concessioni cimiteriali deve essere individuata alla luce degli standard ITAS che disciplinano la natura economica dell’operazione sottostante. In particolare, il tema non è disciplinato in modo diretto dall’ITAS 17 Ratei e Risconti, il quale rinvia espressamente agli altri standard per le fattispecie specifiche, ma trova il proprio riferimento nell’ITAS 9 Ricavi e Proventi. I proventi derivanti da concessioni pluriennali devono essere riconosciuti secondo il criterio della competenza economica, ossia lungo l’intera durata della concessione. Nel caso delle concessioni cimiteriali, infatti, l’obbligazione dell’amministrazione non si esaurisce al momento dell’incasso del corrispettivo, ma consiste nel garantire al concessionario il diritto d’uso per l’intero periodo pattuito. Ne consegue che il ricavo matura progressivamente nel tempo, mentre l’incasso iniziale genera, sotto il profilo contabile, un risconto passivo per la parte di ricavo riferita agli esercizi futuri. Da ciò discende la corretta modalità di rappresentazione nello Stato patrimoniale: il risconto passivo deve essere distinto tra quota corrente e quota non corrente, in funzione della sua maturazione temporale. In particolare, la parte relativa alla competenza dell’esercizio successivo deve essere iscritta tra i risconti passivi correnti, mentre la quota residua, riferita agli esercizi oltre i dodici mesi, deve essere classificata tra i risconti passivi non correnti. In conclusione, è necessario operare una ripartizione coerente con il principio della competenza economica e con la distinzione tra corrente e non corrente, così da rappresentare in modo fedele e trasparente l’evoluzione temporale dell’obbligazione dell’amministrazione. (MEF, FAQ Accrual n. 35 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Un Comune è proprietario di un immobile utilizzato come caserma dei Carabinieri, per il quale percepisce un canone di locazione da parte del Ministero. Ai fini della corretta rappresentazione nello Stato patrimoniale attivo, si chiede di chiarire se tale immobile debba essere classificato tra le immobilizzazioni materiali, nella voce “caserme”, oppure tra gli “investimenti finanziari”. Risposta: Nel caso prospettato, la corretta classificazione dell’immobile nello Stato patrimoniale attivo del Comune deve essere effettuata tenendo conto della sua effettiva funzione economica e della modalità di utilizzo, secondo i criteri previsti dall’ITAS 4. Tuttavia, il fatto che il Comune percepisca un canone d’affitto, impone che la fattispecie sia analizzata anche alla luce di ITAS 7 Locazioni. In particolare, un bene può essere qualificato come immobile a uso strumentale solo quando è direttamente impiegato dall’amministrazione nello svolgimento delle proprie attività istituzionali. Tale caratteristica implica una strumentalità diretta, ossia un utilizzo immediato e funzionale all’erogazione di servizi pubblici (come accade, ad esempio, per uffici comunali, scuole o strutture sanitarie gestite dall’ente). Nel caso in esame, tuttavia, questa condizione non ricorre: il Comune, pur essendo proprietario dell’immobile, non lo utilizza direttamente, ma lo concede in locazione al Ministero, che lo destina a caserma dei Carabinieri. Inoltre, il Comune percepisce un canone periodico, elemento che evidenzia una finalità economica di tipo reddituale. Ai sensi di ITAS 7, par. 9, trattasi di una locazione operativa e, di conseguenza, viene meno il requisito della strumentalità diretta rispetto alle funzioni istituzionali dell’ente, ma il bene continua ad essere controllato dallo stesso Comune in forza del titolo di proprietà. Al contrario, tali caratteristiche risultano pienamente coerenti con la definizione di investimento immobiliare fornita dall’ITAS 4, par. 2, che ricomprende gli immobili detenuti al fine di conseguire canoni di locazione, rendite o plusvalenze da apprezzamento del capitale. Nel caso specifico, infatti, il Comune mantiene la proprietà del bene e lo utilizza come fonte di reddito attraverso la locazione al Ministero. Alla luce di queste considerazioni, l’immobile deve essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali, ma non nella categoria dei beni a uso strumentale (come la voce “caserme”). Ai sensi di ITAS 1, esso va invece classificato tra gli investimenti immobiliari, nell’ambito del patrimonio disponibile, voce B 3.1 dell’attivo patrimoniale, con separata evidenziazione secondo quanto richiesto dall’ITAS 4, par.9. (MEF, FAQ Accrual n. 34 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Con riferimento allo schema di Stato Patrimoniale Attivo, si chiede di fornire chiarimenti in merito alle modalità di compilazione della voce C6 – Crediti per trasferimenti, anche alla luce della relativa nota esplicativa, che richiede la separata indicazione dei crediti per trasferimenti ottenuti e non ancora riscossi e dei crediti per trasferimenti concessi. Analogamente, con riferimento allo schema di Stato Patrimoniale Passivo, si chiedono indicazioni operative per la corretta compilazione della voce H4 – Debiti verso altre amministrazioni pubbliche, in relazione alla nota esplicativa che prevede la separata evidenziazione dei debiti per trasferimenti concessi e non ancora erogati e dei debiti per trasferimenti ricevuti. Risposta: Alla luce delle indicazioni contenute nelle note esplicative degli schemi di Stato Patrimoniale e degli standard ITAS 9 e ITAS 18, la compilazione delle voci richiamate richiede una distinzione basata sul ruolo assunto dall’amministrazione nel rapporto di trasferimento, ossia se essa operi come soggetto beneficiario oppure come soggetto erogatore. Per quanto riguarda lo Stato Patrimoniale Attivo, la voce C6 – Crediti per trasferimenti deve essere articolata distinguendo tra crediti derivanti da trasferimenti “ottenuti” e crediti relativi a trasferimenti “concessi”. Nel primo caso rientrano i crediti che sorgono quando l’amministrazione è destinataria di risorse da parte di altri soggetti pubblici: si tratta, in sostanza, del diritto a ricevere somme già maturato, a fronte del quale l’incasso non è ancora avvenuto. In coerenza con l’ITAS 9, tali crediti vengono iscritti quando il diritto è certo, con contropartita rappresentata da un provento oppure, nel caso di trasferimenti condizionati, da una passività. Diversa è invece la fattispecie dei crediti per trasferimenti concessi, che riguardano l’amministrazione in qualità di soggetto erogante nell’ambito di trasferimenti passivi con condizione, disciplinati dall’ITAS 18. In tali situazioni, quando le risorse sono trasferite con condizione e con obbligo di restituzione in caso di inadempimento, l’ente trasferente rileva non solo una passività (il debito verso il beneficiario per le somme da erogarsi), ma anche un’attività di pari importo, rappresentata appunto dal credito per trasferimenti concessi. Questo credito permane fino al momento in cui il beneficiario dimostra, attraverso la rendicontazione, di aver adempiuto alla condizione, determinando così il venir meno del diritto alla restituzione. Con riferimento allo Stato Patrimoniale Passivo, la voce H4 – Debiti verso altre amministrazioni pubbliche segue una logica analoga, richiedendo la distinzione tra debiti per trasferimenti concessi e debiti per trasferimenti ricevuti. I debiti per trasferimenti concessi e non ancora erogati rappresentano obbligazioni attuali dell’amministrazione in quanto soggetto erogatore. In base all’ITAS 18, il debito sorge nel momento in cui l’obbligo di trasferire le risorse diventa vincolante – ad esempio a seguito di un provvedimento amministrativo – anche se il pagamento materiale avverrà in un esercizio successivo. I debiti per trasferimenti ricevuti, invece, riguardano l’amministrazione in qualità di beneficiaria di risorse soggette a condizione. Secondo l’ITAS 9, quando l’ente riceve fondi vincolati alla realizzazione di una specifica attività, deve inizialmente rilevare una passività di pari importo rispetto alle risorse ricevute, a fronte dell’obbligo di restituzione nel caso di mancato adempimento. Tale debito si riduce progressivamente – trasformandosi in provento imputato al Conto Economico – man mano che la condizione viene soddisfatta attraverso l’utilizzo delle risorse per la finalità prevista. In sintesi, la corretta compilazione delle voci richiede di rappresentare separatamente le posizioni creditorie e debitorie distinguendo il ruolo svolto dall’amministrazione e la natura (attiva o passiva) del trasferimento, garantendo così una rappresentazione chiara e coerente dei rapporti finanziari in essere con le altre amministrazioni pubbliche. (MEF, FAQ Accrual n. 33 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Si richiedono chiarimenti interpretativi in merito all’introduzione, nelle versioni aggiornate degli ITAS 9 e 18, della previsione contenuta rispettivamente al punto 31 e al punto 24, secondo cui: “Analogamente, non si procede alla rilevazione di attività (passività) qualora il beneficiario abbia impiegato le risorse per l’adempimento della condizione, e ciò anche nelle more della relativa eventuale formale verifica”. Alla luce di tale disposizione, si chiede di comprendere se la mancata rilevazione di attività o passività possa trovare applicazione nelle seguenti fattispecie. Nel caso di contributi statali condizionati, trasferiti ad esempio da una Regione a un Comune per la realizzazione diretta di specifiche finalità, si domanda se l’accettazione, da parte della Regione, della rendicontazione presentata dal Comune possa costituire un evento contabilmente rilevante ai fini dell’imputazione a Conto economico sia dell’onere sia del provento. Ciò in considerazione del fatto che le risorse risulterebbero già impiegate per l’adempimento della condizione, pur in assenza della formale verifica da parte dello Stato. Inoltre, nel caso di trasferimenti lungo una catena istituzionale (ad esempio dalla Regione al Comune e da questo a un ente terzo), e assumendo l’esistenza di adeguati flussi informativi tra i diversi livelli amministrativi, si chiede se l’accettazione da parte del Comune della rendicontazione presentata dall’ente terzo possa determinare, anche per la Regione, l’imputazione a Conto economico dell’onere e del provento. In particolare, si chiede di chiarire se, in tale contesto, l’evento contabile rilevante debba essere individuato nell’adempimento della condizione da parte del primo beneficiario (il Comune) oppure del beneficiario finale. Risposta: Alla luce della previsione introdotta negli ITAS 9 e 18, la mancata rilevazione di attività o passività deve essere interpretata valorizzando il momento sostanziale dell’adempimento della condizione, ossia l’effettivo impiego delle risorse da parte del beneficiario, anche in assenza della formale verifica conclusiva da parte del soggetto trasferente. Nel caso dei contributi statali trasferiti tramite la Regione a un Comune per finalità vincolate, la rendicontazione trasmessa dal Comune assume un ruolo centrale. Essa costituisce infatti evidenza, sia pure suscettibile di verifica successiva, che le risorse sono state utilizzate per l’adempimento della condizione prevista. In tale contesto, secondo quanto disposto dal paragrafo 24 dell’ITAS 18 e dal paragrafo 31 dell’ITAS 9, la Regione può considerare la condizione sostanzialmente soddisfatta e procedere quindi alla rilevazione contabile. Ciò comporta, da un lato, l’iscrizione dell’onere relativo al trasferimento verso il Comune, in quanto viene meno l’obbligo di restituzione; dall’altro lato, anche la rilevazione del provento derivante dal trasferimento statale, poiché l’utilizzo delle risorse conforme alla finalità prevista integra il presupposto per il riconoscimento del beneficio economico, pur nelle more della verifica formale dello Stato. Nel caso, invece, di trasferimenti lungo una catena istituzionale più articolata, quale quella che vede coinvolti Regione, Comune e un ente terzo, occorre individuare con precisione il momento in cui la condizione si considera effettivamente adempiuta. In questo scenario, la condizione non può che ritenersi soddisfatta quando il beneficiario finale – ossia l’ente terzo – utilizza concretamente le risorse per la finalità prevista. È dunque questo evento sostanziale a determinare il venir meno dell’obbligazione di restituzione lungo tutta la catena dei trasferimenti. La rendicontazione trasmessa dall’ente terzo al Comune rappresenta, in tal senso, l’evidenza oggettiva dell’avvenuto impiego delle risorse. Una volta che tale informazione venga adeguatamente trasmessa ai livelli amministrativi superiori, essa consente anche alla Regione di considerare adempiuta la condizione e, conseguentemente, di procedere alla rilevazione dell’onere verso il Comune. Anche in questo caso, la rilevazione avviene nelle more della verifica formale, ma sulla base di un’evidenza sostanziale sufficientemente attendibile dell’avvenuto utilizzo delle risorse. In sintesi, l’elemento decisivo ai fini contabili non è la verifica formale finale, bensì l’effettivo impiego delle risorse secondo la destinazione vincolata, comprovato da idonea rendicontazione lungo la catena istituzionale. (MEF, FAQ Accrual n. 32 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: La precedente disciplina contabile, in materia di valutazione del patrimonio immobiliare, richiama la necessità di contabilizzare separatamente terreni ed edifici ai fini dell’ammortamento, prevedendo criteri forfettari (come la percentuale del 20%) nei casi in cui il valore del terreno non sia distinto da quello del fabbricato. Inoltre, in assenza del costo storico, le modalità di determinazione del valore erano basate su parametri catastali. Alla luce di questo, e con riferimento alle attività di aggiornamento dell’inventario nell’ambito della contabilità accrual, si chiede di chiarire quali criteri di valutazione debbano essere adottati nei seguenti casi: terreni acquisiti congiuntamente agli edifici soprastanti, quando non è disponibile una separata indicazione del valore; beni per i quali non sia disponibile il costo storico. Risposta: Con riferimento ai terreni acquisiti congiuntamente agli edifici soprastanti, il par. 18 di ITAS 4 stabilisce che tali beni, pur se acquistati unitariamente, devono essere considerati separabili e quindi contabilizzati distintamente. Ciò dipende dalla diversa vita utile: i terreni, infatti, hanno in linea generale una vita utile illimitata e non sono soggetti ad ammortamento, mentre gli edifici, avendo una vita utile limitata, devono essere ammortizzati. Nel caso in cui sia disponibile il costo storico ma senza evidenza della parte di costo relativa al terreno e al fabbricato, ITAS 4 non consente il ricorso a criteri forfettari, come la percentuale del 20% prevista dalla attuale disciplina contabile. In tali situazioni è invece necessario adottare criteri di stima coerenti con lo standard, nel rispetto dei postulati dell’informativa di bilancio. In particolare, il valore può essere determinato facendo riferimento al valore di mercato alla data di acquisizione, desumibile anche dai prezzi osservabili nel mercato immobiliare; alla medesima data (per gli edifici). Qualora il valore di mercato non sia attendibile o determinabile, è possibile fare ricorso al costo di sostituzione alla data di acquisizione. Per quanto riguarda, invece, i beni per i quali non sia disponibile il costo storico, ITAS 4 prevede che la valutazione iniziale avvenga comunque secondo criteri coerenti con la rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio. Nel caso in cui il bene sia stato acquisito mediante operazioni non di scambio – e quindi il costo non sia disponibile – il par. 25 di ITAS 4 indica il criterio di valutazione del valore di mercato o, in alternativa, del costo di sostituzione alla data di acquisizione. Quando entrambi i criteri risultano applicabili e rispettano i requisiti informativi richiesti, il valore da iscrivere inizialmente è il minore tra i due. In conclusione, nell’ambito della contabilità accrual disciplinata da ITAS 4, la valutazione deve basarsi su criteri economici sostanziali, privilegiando, in assenza del costo storico, il valore di mercato o il costo di sostituzione, così da garantire una rappresentazione attendibile e coerente delle attività patrimoniali. (MEF, FAQ Accrual n. 31 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Domanda: Qual è il corretto trattamento contabile da applicare ai beni immobili inseriti nel piano delle alienazioni che, in origine, non sono stati acquisiti o realizzati con finalità di vendita? In particolare, si chiede di chiarire se tali beni debbano: continuare a essere classificati tra le immobilizzazioni materiali, applicando i criteri di valutazione previsti dall’ITAS 4; oppure essere riclassificati tra le rimanenze, con conseguente applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’ITAS 10. Risposta: Alla luce del quadro normativo richiamato, il trattamento contabile dei beni immobili inclusi nel piano delle alienazioni deve essere valutato considerando la loro natura originaria e la finalità per cui sono stati acquisiti. L’ITAS 4, par. 4, esclude dal proprio ambito di applicazione i beni destinati alla vendita fin dall’origine, rinviando per tali fattispecie all’ITAS 10 Rimanenze. Tuttavia, ITAS 10, par. 6, limita l’applicazione di questo rinvio solo ai casi in cui la vendita di tali beni rientri nell’attività principale dell’amministrazione. Nel caso in esame, gli immobili non sono stati acquistati o realizzati con l’obiettivo di essere venduti, ma sono nati come beni strumentali all’attività dell’ente. Inoltre, l’alienazione di tali beni non rientra nell’attività principale dell’amministrazione. La successiva decisione di inserirli in un piano delle alienazioni rappresenta una scelta programmatoria di dismissione, che interviene in un momento successivo rispetto alla loro acquisizione. Di conseguenza, non ricorrendo i presupposti per l’applicazione dell’ITAS 10 e fino a quando non sarà emanato uno specifico ITAS, ai fini della loro classificazione è necessario ricorrere alle disposizioni generali contenute in ITAS 1. I beni in questione vanno riclassificati tra le attività correnti (voce F - Altre attività destinate alla vendita) se, a seguito della inclusione nel piano delle alienazioni, sono stati assunti atti conseguenti che ne fanno ritenere attendibile il completamento della dismissione entro il ciclo operativo, convenzionalmente fissato in 12 mesi dalla data di chiusura dell'esercizio (salvo diversa durata del ciclo operativo da motivarsi in nota integrativa, ai sensi dello stesso ITAS 1). Quanto al criterio di valutazione, alla luce dell’attuale quadro contabile, rifacendosi al postulato della prudenza, di cui al par. 2.15 del Quadro Concettuale, è opportuno applicare il minore fra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei presumibili costi di vendita alla data del bilancio di esercizio. (MEF, FAQ Accrual n. 30 del 10 luglio 2026)

15 Luglio 2026

Con la pubblicazione del nuovo pacchetto di Faq sulla fase pilota Accrual del 10 luglio, la Ragioneria generale dello Stato offre alcuni chiarimenti destinati ad avere effetti ben oltre la semplice interpretazione di singole disposizioni tecniche. Le risposte fornite, infatti, contribuiscono a spiegare come si stia passando da una contabilità prevalentemente formale a un sistema nel quale assumono centralità i fatti economici.

15 Luglio 2026

Tra le Faq pubblicate dalla Ragioneria generale dello Stato il 10 luglio ce ne sono alcune che, a una prima lettura, sembrano affrontare questioni del tutto eterogenee. Un immobile storico ricevuto in donazione, una caserma dei Carabinieri concessa in uso al ministero dell’Interno e un fabbricato inserito nel piano delle alienazioni di un Comune appaiono vicende prive di un filo conduttore comune. Eppure, è proprio dalla lettura congiunta di queste risposte che emerge uno dei messaggi più interessanti dell’intera riforma Accrual.

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