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I commercialisti della
pubblica amministrazione

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14 Febbraio 2024

Comuni, Unioni, Comunità montante, Province e Città metropolitane dovranno restituire oltre 401 milioni fra Fondone e ristori specifici di spesa, ripartendo l’onere in quattro quote annuali costanti, applicate a partire dal 2024. Oltre agli enti in surplus (che non hanno utilizzato tutti i contributi incassati), ci sono quelli in deficit, che riceveranno dallo Stato, sempre in quattro anni, ogni 30 aprile, oltre 144 milioni di euro e quelli in pareggio. Ogni ente, per capire la propria “sorte”, deve consultare gli attesi elenchi, ora disponibili sul sito della Finanza Locale, contenenti i dati definitivi dei conguagli, a seguito dell’accordo ottenuto in Conferenza Stato Città del 25 gennaio. Gli allegati E e F mostrano i ristori specifici di spesa che le amministrazioni hanno ricevuto dal 2020 al 2022, compreso il fondo caro energia. Nell’elenco delle restituzioni dei Comuni ci sono la solidarietà alimentare (anno 2020 e 2021) per oltre 66 milioni, le agevolazioni Tari 2011 per le categorie economiche interessate dalle chiusure Covid per oltre 42 milioni, i fondi per i comuni zona rossa e per il caro bollette, entrambi per oltre 9 milioni. Meno rilevanti gli importi del fondo sanificazione ambienti, per i comuni particolarmente danneggiati dall’emergenza, per lavoro straordinario dei vigili e per i flussi migratori dei comuni siciliani. Nell’elenco dei ristori specifici di spesa oggetto di restituzione, non sono compresi, per la loro specificità in termini di scadenze e utilizzi: i buoni viaggio, i centri estivi, le aree interne e i fondi per il trasporto scolastico e pubblico locale.

Tags: Certificazione Covid-19

14 Febbraio 2024

Con il rispetto per gli anni 2024 e 2025, a livello di comparto, dell’equilibrio richiesto dall’articolo 9, comma 1-bis, della legge 243/ 2012 gli enti territoriali possono procedere, nel medesimo periodo, alla legittima contrazione dell’indebitamento (articolo 10 legge 243/2012). Il via libera arriva dalla Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 5 del 9 febbraio 2024 relativa all’esito delle verifiche del rispetto degli equilibri di bilancio, ex ante ed ex post, da parte del comparto degli enti territoriali. Con le sentenze n. 247/2017 e n. 101/2018, la Corte costituzionale ha sottolineato, tra l’altro, l’esigenza di assicurare la piena disponibilità dell’avanzo di amministrazione agli enti che lo realizzano e del Fondo pluriennale vincolato. Il giudice delle leggi ha anche precisato che il saldo di cui all’articolo 9 della legge 243/2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito) deve essere rispettato a livello di comparto regionale e nazionale – e non di singolo ente - anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito (articolo 10 della legge 243/2012). Ogni ente territoriale è, invece, tenuto a osservare esclusivamente gli equilibri di cui al Dlgs 118/2011 - così come previsto dall’articolo 1, comma 821, della legge 145/2018 - ossia il saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, includendo l’utilizzo di avanzi, fondo pluriennale vincolato e debito. L’informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri facente parte del rendiconto dell’ente (allegato 10 al Dlgs 118/2011).

14 Febbraio 2024

“Anche sulle misure Pnrr legate allo sport i Comuni sono protagonisti e nel pieno rispetto delle tempistiche assegnate. Tuttavia auspichiamo che agli investimenti sulle nuove strutture per la pratica sportiva siano affiancate risorse di parte corrente perché questi luoghi, una volta realizzati, devono essere manutenuti e gestiti”. Così il segretario generale dell’Anci, Veronica Nicotra, parlando nel corso della presentazione del report “Gli italiani e lo sport”, organizzato a Roma dalla Fondazione Sportcity. “Siamo in una fase – ha spiegato Nicotra – in cui nel nostro Paese si muovono investimenti importanti anche nel settore dello sport, che contribuiranno al grande processo di trasformazione urbana. Per questo chiediamo al governo più attenzione cosi da mettere i Comuni nelle condizioni di poter agire con efficacia”. “Gestione e manutenzione degli impianti hanno un costo che i Comuni da soli non riescono a sostenere”.

14 Febbraio 2024

Con il decreto “Mangiaplastica”, il Ministero della Transizione ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ha promosso l’acquisto di eco-compattatori da parte delle amministrazioni comunali attraverso il riconoscimento di uno specifico contributo. Le modalità e i criteri per l’attribuzione dell’agevolazione sono indicati nel decreto del Ministro della transizione ecologica n. 360 del 2 settembre 2021, pubblicato in G.U.R.I. n. 243 dell’11/10/2021.

14 Febbraio 2024

Alla luce delle criticità segnalate da Anci nazionale in ordine alla prima fase di avvio della digitalizzazione da parte delle stazioni appaltanti dei Comuni, ANAC ha costituito un tavolo di lavoro congiunto i cui esiti, rispetto alle segnalazioni ricevute, sono riportati nell’allegato alla comunicazione pubblicata dall’ANAC sul proprio sito istituzionale.

14 Febbraio 2024

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 gennaio 2024 è stato pubblicato il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, con cui si attua una profonda revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, introducendo nuove disposizioni destinate ad incidere anche sulla gestione dei tributi comunali.

14 Febbraio 2024

Oltre la metà dei Comuni ha risposto positivamente alla sfida della riforma finalizzata all’approvazione dei bilanci locali prima dell’inizio dell’esercizio. Come anticipato su Nt+ Enti locali & edilizia del 26 gennaio, i dati del portale OpenBdap indicano che il 54% delle amministrazioni ha approvato il bilancio di previsione 2024-26 in Consiglio comunale e lo ha già inviato alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (4.251 su 7901 Comuni totali). Dopo il braccio di ferro fra sindaci e governo sul Dm 25 luglio 2023, il primo anno di applicazione della riforma mostra numeri ottimi: i Comuni stanno effettivamente lavorando per migliorare il processo di formazione del bilancio di previsione. I numeri sono molto incoraggianti considerando che, l’anno precedente alla riforma, costruita alla Ragioneria e difesa dalla sottosegretaria al Mef Sandra Savino, erano solo 1.600 i Comuni con il preventivo varato dal Consiglio al 31 dicembre dell’anno prima. Approvare un bilancio che si riferisce a un intero anno ha il pregio – per amministratori e cittadini – di non dover gestire secondo le limitazioni per dodicesimi dell’esercizio provvisorio e di sbloccare gli investimenti.

08 Febbraio 2024

Entro il 30 giugno 2026, sarà fondamentale l’adozione della contabilità Accrual da parte di almeno il 90 per cento della pubblica amministrazione (auspicando sulla base della spesa), per arrivare a tale risultato sarà necessario che almeno metà degli enti partano dall’esercizio 2025. A fare il punto sulla riforma 1.15 del Pnrr è stato l’Ispettore Generale Capo, Igepa, Rgs, Salvatore Bilardo, intervenuto alla 12° Conferenza Ifel. Il percorso dell’Accrual si arricchisce di un altro tassello importante che dovrebbe interessare gli enti di più grande dimensione. Dei tre obiettivi caratterizzanti la milestone M1C1-108 della Riforma 1.15 del Pnrr, due sono già stati centrati: il Quadro Concettuale ed il Piano dei Conti multidimensionali. Il terzo, da raggiungere entro il 30 giugno 2024, è la definizione e pubblicazione, da parte dello Standard Setter Board, dei diciotto Itas. Finora ne sono stati definiti nove, anche con il parere positivo della Commissione Arconet. Il decimo (Itas 6) relativo agli “Accordi per servizi in concessione: concedente” è in fase di consultazione pubblica fino al 22 febbraio. Degli otto ancora mancanti ed in lavorazione, tre sono tra i più attesi: Itas 3 - Locazioni, Itas 9 - Ricavi, proventi e lavori in corso su ordinazione e Itas 18 - Costi e oneri; sono essenziali per consentire, alle software house, di implementare gli aggiornamenti dei gestionali di contabilità in uso. Al meccanismo della matrice di correlazione tra piano dei conti finanziario e piano dei conti economico patrimoniale, dovranno sostituirsi opportuni automatismi o meccanismi di rilevazione dei fatti e dei documenti contabili, secondo le regole Accrual. Gli ulteriori cinque ITAS in lavorazione sono: Itas 3 – Operazioni, attività e passività in valuta estera, Itas 8 – Riduzione di valore delle attività, Itas 11 – Strumenti finanziari, Itas 12 – Bilancio consolidato e Itas 14 – Partecipazioni in collegate e accordi a controllo congiunto. Una volta pubblicati tutti gli Itas sarà opportuno procedere con un’ultima revisione finale (suggerimento di Arconet), presumibilmente, nel corso del secondo semestre 2024. In questa fase sarebbe auspicabile risolvere alcune criticità connesse con l’applicazione di un sistema Accrual per la rendicontazione degli enti pubblici, come la mancata rilevazione in partita doppia dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione, l’eventuale impatto del fondo pluriennale vincolato, la significatività del Patrimonio Netto e del risultato economico di esercizio e, soprattutto, le conseguenze di prolungati esercizi con risultato negativo o la formazione di Patrimoni Netti negativi. Infine, tra le attività da completare entro il 31 marzo 2026, c’è la conclusione del ciclo di formazione completa sulla contabilità economico patrimoniale, per il personale della pubblica amministrazione, attraverso il portale della Formazione creato sul sito: www.accrual.rgs.mef.gov.it.   di Andrea Biekar pubblicato sul Sole24Ore il 31 gennaio 2024 link quotidiano

08 Febbraio 2024

Via libera allo standard ITAS 16, Prestazioni sociali in denaro. La proposta, dopo essere stata sottoposta a consultazione pubblica dal 18 ottobre al 3 dicembre 2023, è stata approvata dal Comitato Direttivo il 16 gennaio 2024. Lo standard 16, dedicato alle Prestazioni sociali in denaro, fornisce un supporto per valutare: a) la natura delle prestazioni sociali erogate dall’amministrazione pubblica; b) le caratteristiche principali dei piani di prestazioni sociali; c) l’impatto di tali prestazioni sul bilancio dell’amministrazione pubblica che li eroga. Le prestazioni sociali sono trasferimenti di denaro erogati a singoli individui che soddisfano i requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa vigente in materia. Tali trasferimenti sono finalizzati a soddisfare bisogni sociali ritenuti meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico. Le prestazioni sociali possono essere gestite con il sistema della “ripartizione” o con il sistema della “capitalizzazione”. Il sistema a ripartizione è quello di gestione in cui le prestazioni sociali correnti sono finanziate con i contributi correnti a carico dei lavoratori e/o dei datori di lavoro, ovvero con trasferimenti a carico della fiscalità generale. Il sistema a capitalizzazione, invece, è quello in cui le prestazioni sociali sono finanziate dai contributi versati in passato dagli stessi beneficiari e/o dai loro datori di lavoro. Tale sistema si articola in due fasi: accumulo ed erogazione. E’ previsto che nella nota integrativa l’amministrazione fornisca informazioni che descrivano le caratteristiche dei propri piani di prestazioni sociali e illustrino i fattori demografici, economici ed esterni che possono incidere sui propri piani di prestazioni sociali. Le amministrazioni che erogano prestazioni sociali forniscono informazioni supplementari sulla sostenibilità finanziaria di lungo termine delle proprie finanze, avvalendosi anche di documenti finanziari per finalità informative generali ulteriori rispetto al bilancio d’esercizio. Sempre in nota integrativa, deve essere illustrata la natura delle prestazioni sociali gestite con il sistema a capitalizzazione e il relativo piano gestionale, unitamente ad una descrizione dei piani di investimento ed alle variazioni intercorse nell’esercizio sul fondo accumulo. Fra le novità pubblicate sul sito Accrual della Ragioneria generale dello stato anche l’avvio della fase di consultazione pubblica (dal 22 gennaio al 22 febbraio 2024) per l’Itas 6, Accordi per servizi in concessione: concedente. La proposta disciplina il trattamento contabile degli accordi per servizi in concessione da parte di un’amministrazione in qualità di concedente, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Secondo il nuovo standard, l’attività patrimoniale relativa ai servizi in concessione è l’immobilizzazione o l’insieme delle immobilizzazioni utilizzate per fornire servizi pubblici nell’ambito di un accordo per servizi in concessione che può essere fornita dal Concedente o realizzata dal Concessionario. Gli accordi che rientrano nell’ambito di applicazione lo standard numero 6 prevedono che il concessionario fornisca, per conto dell’amministrazione concedente, servizi pubblici mediante l’utilizzo di un’attività patrimoniale destinata alla fornitura dei servizi in concessione. L’amministrazione concedente rileva così l’immobilizzazione fornita dal concessionario, ovvero le migliorie ad una propria immobilizzazione esistente, come un’attività patrimoniale relativa a servizi in concessione, a condizione che l’amministrazione stessa controlli o regolamenti la tipologia di servizi forniti dal concessionario con l’utilizzo dell’attività patrimoniale, ( fruitori dei servizi e la relativa tariffa o prezzo); e possa controllare – tramite la proprietà o altro valido titolo giuridico – qualsiasi interessenza residua nell’attività patrimoniale alla scadenza dell’accordo. In tal caso, l’attività è valutata in conformità all’ITAS 4 - Immobilizzazioni materiali o all’ITAS 5 - Immobilizzazioni immateriali. Se l’amministrazione concedente rileva un’attività patrimoniale relativa a servizi in concessione, allora contabilizza anche una passività. La passività è diminuita dell’importo degli eventuali pagamenti già effettuati dalla amministrazione concedente al concessionario. Salgono così a dieci su diciotto (di cui nove definitivi) gli ITAS pubblicati dallo Standard Setter Board.   di Andrea Biekar pubblicato sul Sole24Ore il 24 gennaio 2024 link quotidiano

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