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I commercialisti della
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26 Giugno 2026

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato cura dal 1993, quale obbligo istituzionale, la rilevazione del “Conto annuale”, riguardante la consistenza del personale e le relative spese sostenute dalle Amministrazioni pubbliche. Tali informazioni costituiscono la base informativa ufficiale per le determinazioni di Governo e Parlamento in materia di personale pubblico nonché, per espressa disposizione di legge, per la quantificazione dei costi dei rinnovi contrattuali. La rilevazione, che fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), consente in particolare:

  • alla Corte dei conti di redigere il referto annuale al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie impiegate dalle Amministrazioni pubbliche per le prestazioni lavorative del personale ai sensi dell'art. 60, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 e di attuare gli specifici compiti di controllo in materia di contrattazione integrativa previsti dall'articolo 40 bis del medesimo decreto legislativo;
  • al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato di attuare, con riferimento al mondo del lavoro pubblico, i propri compiti di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;
  • al Ministero dell'Interno - Dipartimento degli Affari interni e territoriali di effettuare il Censimento del personale degli enti locali (CePEL), previsto dall'art. 95 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
  • ai soggetti istituzionalmente destinatari ai sensi del titolo V del d.lgs. n.165/2001 (Corte dei conti, Parlamento, Dipartimento della Funzione pubblica), di effettuare, per lo svolgimento delle funzioni di rispettiva competenza, analisi delle dinamiche occupazionali e di spesa del personale delle pubbliche amministrazioni.
L'indagine è censuaria e vi partecipano gli enti dell'aggregato “Pubblica amministrazione” destinatari delle disposizioni recate dal d.lgs. n.165/2001 in materia di ordinamento del lavoro pubblico. Con l'art. 2, comma 10, del d.l. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, è stata prevista - con la sola eccezione degli organi costituzionali - l'estensione della rilevazione del costo del lavoro effettuato attraverso il Conto annuale anche agli enti inseriti nell'elenco Istat di cui all'art.1, comma 3, del d.lgs. 196/2009 (lista S13). Le variabili rilevate sono:
  • consistenza e struttura del personale in servizio
  • consistenza del lavoro part-time e del lavoro flessibile
  • assenze retribuite e non retribuite
  • turn-over e mobilità
  • età anagrafica e anzianità di servizio
  • titoli di studio
  • distribuzione geografica
  • costo del lavoro
  • consistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa
I dati raccolti con il Conto annuale sono pubblicati sul sito https://www.contoannuale.mef.gov.it/. Tutte le informazioni di organico sono presentate con il dettaglio uomini e donne, realizzando per il pubblico impiego una statistica di genere. La scadenza della rilevazione è fissata al 25 luglio 2026. (MEF, Circolare del 26 giugno 2026, n. 12) Circolare-del-26-giugno-2026-n-12 Allegato-alla-Circolare-del-26-giugno-2026-n-12

26 Giugno 2026

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; Visto il comma 661, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il quale stabilisce che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono ridefinite le modalita' di trasmissione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, da parte degli enti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione, per prevederne l'acquisizione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato e consentire il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 659, lettera b)»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 concernente le modalita' di trasmissione dei bilanci e dei dati contabili degli enti territoriali e dei loro organismi ed enti strumentali alla banca dati delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto necessario modificare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti i residui afferenti al rendiconto della gestione al quinto livello della struttura del piano dei conti integrato; Decreta: Art. 1 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 maggio 2016 sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 3, comma 1, lettera a), le parole «Le lettere a4), a5), a6) e a9) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere a5) e a6) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti»; b) all'art. 3, comma 1, lettera b) le parole «Le lettere b6), b7), b8) e b11) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti» sono sostituite dalle seguenti «Le lettere b7) e b8) sono compilate almeno al quarto livello del piano dei conti». 2. Gli aggiornamenti previsti dal presente articolo si applicano a decorrere dal rendiconto 2026. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (GU n.142 del 22-6-2026)

26 Giugno 2026

Pubblicata l’edizione numero 25 del Sunto Ragioneria per l’anno 2026.

26 Giugno 2026

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato sul portale Italia Domani la nota che chiarisce le attività da svolgere ai fini della rilevazione delle economie PNRR, distinguendo, nell’ambito dell’articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, tra le risorse rilevanti ai sensi del comma 3, riferite alle misure, e quelle rilevanti ai sensi del comma 2, riferite ai singoli progetti.

26 Giugno 2026

Negli enti senza dirigenti vengono dettate le regole per l’istituzione del fondo per la contrattazione decentrata a partire dall’anno 2027 e sono previste delle possibilità di finanziamento delle risorse per la remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione. Sono queste le principali disposizioni dettate dalla bozza di contratto 2025/2027 in discussione tra Aran e organizzazioni sindacali per le amministrazioni locali senza la dirigenza.

26 Giugno 2026

Revisione essenzialmente formale delle disposizioni dettate dai precedenti contratti con sostanziale conferma dell’impianto complessivo: possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate in materia di relazioni sindacali dalla bozza di contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio 2025/2027 attualmente in discussione tra Aran ed organizzazioni sindacali. Alle trattative partecipa in modo attivo anche la Cgil e tutto lascia credere che questa organizzazione firmerà il nuovo contratto nazionale, recuperando così da quella data le prerogative sindacali nelle singole amministrazioni.

26 Giugno 2026

Possibilità di attivazione, anche in forma associata, del social media e digital manager; modifica delle regole per la determinazione del punteggio per la formazione delle graduatorie per le progressioni economiche e conferma delle disposizioni sulle elevate qualificazioni. Sono queste le principali disposizioni dettate in materia di ordinamento professionale dalla bozza di contratto nazionale del triennio 2025/2027 attualmente in discussione.

26 Giugno 2026

La Corte dei conti mette in forte evidenza il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione come uno dei principali profili di criticità dell'ente locale. Il documento finanziario è stato infatti approvato a marzo, superando il termine di legge fissato alla fine di febbraio, a causa di difficoltà riorganizzative interne all'area finanziaria.

26 Giugno 2026

La richiesta di parere riguarda l'interpretazione delle norme del Testo Unico degli Enti Locali in materia di rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori dal territorio dell'ente. Il quesito mirava a stabilire se il diritto al rimborso, tradizionalmente legato alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali, potesse estendersi anche ad altre ipotesi di presenza fisica necessitate dallo svolgimento di funzioni istituzionali proprie, urgenti o derivanti da obblighi di legge, comprese le attività di rappresentanza presso enti di secondo livello.

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