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I commercialisti della
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03 Luglio 2026

Una piccola grande svolta che segna l’attuazione del principio europeo «once only». Stop alle richieste ripetute di dati a cittadini e imprese. Tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali possono accedere automaticamente, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ai dati dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). Il risultato è frutto della collaborazione tra il ministero dell’Interno (titolare dell’Anpr), il dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, e Sogei, che assicura il supporto tecnico-operativo e garantisce manutenzione, evoluzione e conduzione della piattaforma Anpr.

03 Luglio 2026

La Corte dei conti chiarisce i vincoli finanziari che un ente locale deve rispettare a seguito del trasferimento del personale per l'affidamento all'esterno di un servizio pubblico, come la farmacia comunale.

03 Luglio 2026

La Corte dei Conti ha manifestato forte richiamo sul tema dell'elevata consistenza dei residui attivi di un ente, evidenziando come la loro permanenza ingiustificata nel conto del bilancio possa compromettere gravemente l'attendibilità e la veridicità del risultato contabile di amministrazione, generando un avanzo solo virtuale e non effettivo.

03 Luglio 2026

La gestione della liquidità negli enti locali continua a generare questioni interpretative che, nella pratica, possono tradursi in adempimenti ridondanti rispetto alle effettive esigenze di controllo. Tra i temi più ricorrenti nelle verifiche trimestrali di cassa degli organi di revisione c’è la qualificazione del ruolo di Poste Italiane Spa nel circuito delle riscossioni comunali e la necessità, o meno, di una resa del conto giudiziale autonoma per i flussi che transitano sui conti correnti postali dell’ente.

02 Luglio 2026

Il Ministero dell'Interno chiarisce che il Presidente del Consiglio comunale, a fronte di una richiesta di convocazione formulata da un quinto dei consiglieri, è tenuto a convocare l'assemblea entro 20 giorni. Le uniche eccezioni che legittimano il rifiuto sono la mancanza del numero minimo di firmatari o l'illiceità, impossibilità e manifesta estraneità dell'oggetto rispetto alle competenze consiliari. Nel caso specifico, non essendo stata richiesta una risposta scritta per le interrogazioni presentate dalla minoranza, il Sindaco dovrà attenersi allo Statuto e al Regolamento locale, inserendo la trattazione delle stesse nella prima seduta utile del Consiglio.

02 Luglio 2026

Sono on line le graduatorie finali del bando “Città che legge” 2025, promosso dal Centro per il libro e la lettura e rivolto ai Comuni qualificati “Città che legge” per il triennio 2024-2025-2026.

02 Luglio 2026

Patrizia Ruffini Lo svincolo delle quote eccedenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) non comporta l’automatica disponibilità delle relative risorse nel corso dell’esercizio. A chiarirlo è la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna che, con la deliberazione n. 75/2026, conferma la correttezza delle indicazioni contenute nella FAQ Arconet n. 58, respingendo le perplessità sollevate da un Comune parmense sulla loro compatibilità con l’articolo 187, comma 2, del Tuel. Per i giudici contabili, il transito della quota destinata al finanziamento del Fcde dell’esercizio successivo tra gli «altri accantonamenti» non si pone in contrasto con la disciplina primaria. Al contrario, costituisce la rappresentazione contabile coerente con i principi di prudenza, annualità e definitività del risultato di amministrazione, assicurando la stabilità e la confrontabilità dei saldi di bilancio. Il nodo interpretativo riguardava la FAQ n. 58, pubblicata da Arconet il 29 aprile scorso per colmare una lacuna dei principi contabili applicati: come rappresentare, in sede di rendiconto, la quota del Fcde che l’ente intende destinare al finanziamento del medesimo Fondo nell’esercizio successivo. La risposta della Corte conferma integralmente l’impostazione della Commissione Arconet. La quota «svincolabile» deve essere iscritta nell’allegato A/1 tra gli «altri accantonamenti», così da soddisfare tre esigenze fondamentali: garantire la tracciabilità delle risorse, mantenerne distinta la rappresentazione rispetto all’avanzo libero e preservare la definitività del risultato di amministrazione, evitando modifiche sostanziali nel corso dell’esercizio. L’utilizzo delle somme richiede comunque una specifica variazione di bilancio, nel rispetto del sistema autorizzatorio. In mancanza della variazione entro la chiusura dell’esercizio, la quota rimane accantonata e sarà definitivamente liberata solo in sede di rendiconto dell’anno successivo. La Corte precisa, tuttavia, che non si tratta di un vincolo permanente sulla capacità di spesa degli enti, bensì di una disciplina temporalmente limitata e coerente con il principio di annualità del bilancio. L’esempio riportato nella deliberazione è indicativo: se la rideterminazione del Fcde libera 30 euro e l’ente decide di destinarne 10 al finanziamento del Fondo dell’esercizio successivo, soltanto questa quota rimarrà iscritta tra gli «altri accantonamenti», mentre i restanti 20 euro confluiranno immediatamente nell’avanzo libero. Analogamente, se l’ente non esercita la facoltà prevista dall’articolo 187, comma 2, del Tuel, l’intera riduzione del Fcde confluirà direttamente nella quota libera del risultato di amministrazione e potrà essere utilizzata secondo la disciplina ordinaria. L’effettiva operatività delle nuove regole presuppone, però, una corretta qualificazione delle diverse componenti del risultato di amministrazione. Sotto questo profilo, la Corte riconosce che le indicazioni fornite da Arconet assicurano una rappresentazione uniforme e verificabile delle quote del risultato di amministrazione, rafforzando il coordinamento tra rendiconto, bilancio di previsione e sistema degli equilibri finanziari.

02 Luglio 2026

Le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno certificato positivamente l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativa al personale dell'Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritta dall'ARAN l'11 novembre 2025.

02 Luglio 2026

Il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 6 maggio 2026, corredato dell’allegato A “Nota metodologica anno 2026” e dell’allegato B “Piano di riparto anno 2026”, recante: “Riparto dell’incremento di 220 milioni di euro, per l’anno 2026, del fondo, di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157”, disposto dall’articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e ripartito a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l’incremento dell’indennità di funzione, di cui ai commi 583, 584, 585 dell’articolo 1, della predetta legge n. 234, del 2021, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2026, n. 2737, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana

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