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25 Giugno 2026

n°25   CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI SOCIALI
23 giugno
(DOMANDA) L’ITAS 9, paragrafo 33, stabilisce che “I proventi da contributi per prestazioni sociali sono rilevati e iscritti nel conto economico dell’esercizio nel quale si manifesta l’evento che, secondo le specifiche norme applicabili, fa sorgere l’obbligo per il soggetto passivo alla corresponsione dei contributi.” Nella prassi, per imputare i contributi previdenziali all’esercizio di competenza, l’Ente fa riferimento al periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa. Tuttavia, la generica nozione di “evento” contenuta nel paragrafo 33 lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi in quanto tale evento potrebbe essere ricondotto:
  • al momento del pagamento della retribuzione,
  • alla presentazione della dichiarazione del datore di lavoro (DM),
  • ovvero al periodo di svolgimento della prestazione lavorativa.
Le Linee guida dell’ITAS 9 (Esempio 20) sembrano suggerire, invece, che l’evento sia la dichiarazione fiscale, laddove affermano: “a titolo di esempio, i contributi previdenziali dichiarati dai contribuenti in denuncia dei redditi rappresentano titolo a riscuotere”. Alla luce di queste considerazioni, qual è l’interpretazione corretta del concetto di “evento”? Si osserva, peraltro, che il paragrafo 24 del medesimo standard, dedicato ai tributi, risulta meno ambiguo nel definire l’ “evento imponibile”. (RISPOSTA) Il paragrafo 33 dell’ITAS 9 individua due elementi distinti per la rilevazione dei contributi per prestazioni sociali:
  1. l’evento – determina l’esercizio di competenza del provento;
  2. le condizioni a) e b) (controllo della risorsa e attendibile determinazione dell’ammontare) – condizionano il momento di iscrizione in bilancio.
Interpretazione dell’“evento” L’evento è rappresentato dalla prestazione lavorativa svolta. Il paragrafo 33, infatti, rinvia alle “specifiche norme applicabili”: nel caso dei contributi previdenziali, la normativa vigente fa sorgere l’obbligo contributivo proprio con l’effettuazione della prestazione lavorativa. Questa interpretazione è coerente con il principio della competenza economica. Ruolo della dichiarazione del datore di lavoro (DM) La dichiarazione non costituisce l’evento generatore dell’obbligo, bensì il momento in cui si perfezionano le condizioni a) e b) del paragrafo 33:
  • conferisce all’amministrazione il titolo a riscuotere (controllo della risorsa);
  • consente la determinazione attendibile dell’importo.
Pertanto, il richiamo alla “denuncia dei redditi” come “titolo a riscuotere” nell’Esempio 20 va letto in questa prospettiva. Il pagamento della retribuzione Costituisce un mero momento liquidatorio (manifestazione monetaria) e non rileva ai fini dell’attribuzione del provento all’esercizio di competenza. Clausola di salvaguardia La parte finale del paragrafo 33 garantisce la coerenza con il principio di competenza: se le condizioni a) e b) si perfezionano prima della data  in cui il bilancio dell’esercizio dell’evento è adottato o deliberato, il provento è imputato a quell’esercizio; in caso contrario, sarà imputato all’esercizio successivo, in cui le condizioni si verificano.

25 Giugno 2026

n°24   AMMORTAMENTO DEGLI IMMOBILI NON STRUMENTALI
23 giugno
(DOMANDA) Si chiede di chiarire se gli immobili ad uso non strumentale debbano essere necessariamente assoggettati ad ammortamento. Attualmente, la Fondazione procede all’ammortamento esclusivamente dei fabbricati strumentali, mentre i fabbricati non strumentali locati a terzi non vengono ammortizzati e le relative spese di manutenzione sono integralmente imputate a conto economico. Al termine dell’esercizio, tali immobili sono inoltre valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall’andamento di mercato. Questa procedura è corretta ? (RISPOSTA) Il trattamento contabile degli immobili non strumentali dipende dalla loro qualificazione e dal modello di valutazione scelto.
  1. Qualificazione come investimenti immobiliari
I fabbricati non strumentali concessi in locazione a terzi rientrano nella categoria degli investimenti immobiliari (ITAS 4, par. 2), ossia immobili detenuti per conseguire canoni di locazione, rendite o plusvalenze da apprezzamento.
  1. Modelli di valutazione successiva
Il paragrafo 41 dell’ITAS 4 consente di optare tra:
  • modello del costo, oppure
  • modello del valore di mercato.
La scelta deve essere applicata in modo uniforme a tutti gli investimenti immobiliari dell’ente.
  1. Obbligatorietà dell’ammortamento
L’ammortamento è obbligatorio solo se si adotta il modello del costo (par. 42 ITAS 4): l’immobile viene iscritto al costo al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite durevoli di valore. Se si adotta il modello del valore di mercato, l’immobile non viene ammortizzato, ma deve essere rivalutato annualmente in base alle condizioni di mercato alla data di chiusura del bilancio. Conclusione Il trattamento descritto (nessun ammortamento per gli immobili non strumentali, con valutazione al minore tra costo e valore di realizzo) non è automaticamente corretto: esso corrisponde all’adozione implicita del modello del valore di mercato (che non prevede ammortamento), ma la valutazione al minore tra costo e mercato non è esattamente il modello del valore di mercato puro. Per essere conforme all’ITAS 4, occorre:
  • scegliere esplicitamente uno dei due modelli (costo o mercato);
  • applicarlo uniformemente;
  • se si sceglie il modello del costo, procedere all’ammortamento;
  • se si sceglie il modello del mercato, procedere a una valutazione che rifletta fedelmente le condizioni di mercato (non solo un confronto con il costo storico).
Pertanto, l’attuale prassi non è pienamente corretta se non è accompagnata da una formale opzione per il modello del valore di mercato e da una valutazione coerente con tale modello.

25 Giugno 2026

n°23   VALUTAZIONE DI PARTECIPAZIONI SENZA MERCATO ATTIVO
23 giugno
(DOMANDA) Un Comune detiene partecipazioni totali pubbliche in due società in house (servizio idrico e rifiuti). Poiché non esercita né influenza notevole né controllo congiunto, non si applica l’ITAS 14, bensì l’ITAS 11, che prevede la valutazione al valore di mercato. Tuttavia, per tali quote non esiste un mercato attivo né comparabile. Primo quesito: in assenza di mercato di riferimento, è possibile valutare queste partecipazioni con il criterio alternativo del patrimonio netto? Secondo quesito: il Comune valuta già con il patrimonio netto altre partecipazioni (Consorzi, Aziende Speciali, Fondazioni) iscrivendole nello Stato patrimoniale ex D.Lgs. 118/2011. Per tali enti, trova applicazione l’ITAS 11, dato che la definizione di “strumento finanziario” include anche gli strumenti rappresentativi di capitale proprio (ITAS 11, par. 2). In caso affermativo, si pone lo stesso problema della valutazione al valore di mercato in assenza di mercato attivo. (RISPOSTA) Risposta a primo quesito – Partecipazioni in società in house Sì, in assenza di un mercato attivo è possibile adottare il criterio del patrimonio netto (rettificato) come tecnica di valutazione alternativa. L’ITAS 11, paragrafo 32, stabilisce che, quando una partecipazione non è negoziabile in un mercato attivo, l’amministrazione deve utilizzare una tecnica di valutazione che abbia lo scopo di determinare il prezzo che si sarebbe formato in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili. Tra le tecniche ammissibili, lo standard richiama espressamente:
  • il patrimonio netto rettificato;
  • ma anche altri metodi (es. dividend discount model), che l’amministrazione può scegliere se ritenuti appropriati.
Procedura da seguire:
  1. Rilevazione iniziale: la partecipazione è iscritta al valore del corrispettivo pagato.
  2. Valutazione successiva: le eventuali variazioni di valore sono imputate al conto economico (par. 9).
  3. Deroga (irrevocabile): se l’amministrazione intende far transitare le variazioni direttamente nel patrimonio netto, può esercitare l’opzione prevista dal paragrafo 13.
Risposta a secondo quesito – Partecipazioni in Consorzi, Aziende Speciali, Fondazioni Occorre distinguere:
  • Se ricorrono i presupposti dell’ITAS 14 (controllo o influenza notevole, secondo le definizioni dei paragrafi 2a e 2b dell’ITAS 14), si applica l’ITAS 14.
  • In caso contrario, si applica l’ITAS 11.
L’ITAS 11, paragrafo 3, include tra le attività finanziarie “ogni strumento rappresentativo del capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società”. Tale formulazione ricomprende anche Consorzi, Aziende Speciali e Fondazioni, in quanto “soggetti emittenti”. Pertanto, qualora l’ITAS 14 non sia applicabile, trova applicazione l’ITAS 11 e, anche per questi enti, in assenza di un mercato attivo, si potrà ricorrere alle stesse tecniche di valutazione (patrimonio netto rettificato o altri modelli) previste per le società in house.

24 Giugno 2026

La Corte dei Conti analizza i limiti e le condizioni di legittimità dei rapporti di collaborazione finanziaria e patrimoniale tra diverse pubbliche amministrazioni.

24 Giugno 2026

La Corte dei Conti esamina la richiesta di parere formulata da un ente locale in merito alla qualificazione giuridica dei soggetti che gestiscono le riscossioni dell'amministrazione pubblica attraverso modalità telematiche.

24 Giugno 2026

Il giudizio amministrativo esamina la legittimità dell'esclusione di un candidato dalla graduatoria di un concorso pubblico per agenti di polizia locale, originariamente indetto per un posto a tempo pieno e indeterminato. L'amministrazione comunale aveva disposto la cancellazione del concorrente, utilmente posizionato tra gli idonei, a seguito del suo rifiuto di sottoscrivere un contratto di assunzione a tempo parziale e indeterminato per dodici ore settimanali, proposto per scorrimento della graduatoria stessa.

24 Giugno 2026

Illegittima la lex specialis di gara per “gravi violazioni”. Per questo Anac ha richiesto l’annullamento di tutti gli atti di gara. L’affidamento riguarda la concessione, tramite project financing del servizio di gestione, manutenzione, fornitura di energia elettrica, progettazione ed esecuzione degli interventi di riqualificazione finalizzati all’ efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione di un Comune del Casertano, in Campania.

24 Giugno 2026

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia in data 22 giugno 2026 l’avviso pubblico Cultura nei piccoli comuni (edizione 1) al fine di valorizzare e promuovere progetti culturali nei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

24 Giugno 2026

La Corte dei conti aggiorna la mappa degli adempimenti gestiti attraverso il sistema ConTe e mette a disposizione di enti locali e organi di revisione una ricognizione aggiornata degli obblighi documentali da trasmettere alle Sezioni regionali di controllo. Il nuovo quadro individua 27 aree di interlocuzione e consente di verificare in modo immediato quali documenti debbano essere inviati, da parte di chi e con quali modalità.

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