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24 Marzo 2026

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 102/2026/PAR, ha fornito un chiarimento essenziale per i responsabili dei servizi finanziari in merito al nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla Legge n. 1/2026 per chiunque gestisca risorse pubbliche.

24 Marzo 2026

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 101/2026/PAR, ha fornito un importante chiarimento circa l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dell'ente locale che svolge il ruolo di Direttore dell'Esecuzione (DEC) nei servizi affidati a società miste pubblico-private.

24 Marzo 2026

Esclusione dalle quote 80/20 e copertura nel quadro economico dell’opera. Diverso regime per IMU e TARICon la deliberazione n. 103/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti interviene su uno dei nodi più dibattuti nella gestione degli incentivi tecnici: il trattamento contabile dell’IRAP ai sensi dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023.Il parere, reso su richiesta del Comune lombardo, offre un chiarimento netto: le risorse destinate agli incentivi, nel limite del 2% dell’importo posto a base di gara, devono essere considerate al netto dell’IRAP. Ne consegue che l’imposta regionale non può incidere sulla quota destinata al personale tecnico, né essere ricompresa nelle percentuali dell’80% (incentivi) o del 20% (altre finalità).IRAP fuori dal perimetro degli incentiviIl Collegio fonda la propria ricostruzione su un duplice ordine di argomenti.Da un lato, valorizza il dato letterale dell’articolo 45, comma 3, che include espressamente solo gli oneri previdenziali e assistenziali, senza menzionare l’IRAP. Dall’altro, richiama la natura dell’imposta quale onere proprio dell’amministrazione, non traslabile sui dipendenti.Ne deriva un principio centrale: qualsiasi riduzione dell’incentivo tecnico per effetto dell’IRAP è illegittima, in quanto finirebbe per trasferire sul personale un carico fiscale che la legge pone esclusivamente in capo all’ente.Copertura nel quadro economicoSul piano contabile, la Corte individua la soluzione nella collocazione dell’IRAP all’interno del quadro economico dell’opera, in coerenza con l’articolo 5 dell’allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’imposta trova copertura tra le somme a disposizione, alla voce relativa a “IVA ed eventuali altre imposte”.Questa impostazione consente di salvaguardare sia l’integrità degli incentivi spettanti al personale sia gli equilibri di bilancio, evitando effetti distorsivi già emersi nella prassi applicativa.Il parere si inserisce inoltre nel solco degli indirizzi operativi già espressi dal MIT e delle indicazioni contabili della Commissione Arconet, che hanno individuato nel meccanismo del “giro contabile” la modalità corretta di registrazione dell’onere.Il diverso regime per IMU e TARIDi particolare rilievo è anche la risposta al terzo quesito, relativo agli incentivi collegati al maggior gettito IMU e TARI (articolo 1, comma 1091, legge 145/2018).In questo caso, la Corte esclude ogni analogia: il legislatore ha infatti previsto un criterio di onnicomprensività, stabilendo che la quota del 5% del maggior gettito sia già comprensiva anche dell’IRAP.Pertanto, diversamente dagli incentivi tecnici, l’imposta deve essere assorbita all’interno dello stanziamento, senza possibilità di finanziamento esterno e senza ulteriori oneri per il bilancio dell’ente.Un chiarimento sistematicoLa deliberazione n. 103/2026/PAR contribuisce a ricondurre a sistema una materia caratterizzata da incertezze interpretative stratificate nel tempo. Il punto di equilibrio individuato dalla Corte appare chiaro:
  • per gli incentivi tecnici, l’IRAP resta fuori dal tetto del 2% ed è a carico dell’amministrazione;
  • per gli incentivi da recupero tributario, opera invece un principio di inclusione nel limite di legge.
Un approdo che rafforza la tutela del personale beneficiario degli incentivi e, al contempo, impone agli enti una più attenta costruzione del quadro economico degli interventi.
(Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Lombardia-delibera 103/2026)

23 Marzo 2026

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/2026/QMIG, ha ridefinito i margini di manovra degli enti locali nella determinazione dei compensi per gli amministratori delle società partecipate, superando in casi specifici il rigido limite del costo storico del 2013.

23 Marzo 2026

La composizione delle commissioni consiliari deve rispettare il criterio di proporzionalità (art. 38 TUOEL) basandosi sull’assetto politico attuale e non solo su quello iniziale. Se un consigliere di maggioranza manifesta un allontanamento univoco — ad esempio non votando atti cruciali come il rendiconto — il Consiglio può legittimamente revocarlo o sostituirlo per ristabilire il reale equilibrio tra i pesi delle forze politiche.

23 Marzo 2026

Le modifiche ai regolamenti comunali non hanno effetto retroattivo: senza una specifica norma transitoria, chi occupa già una carica (come il capogruppo) resta in funzione fino alla scadenza naturale. I nuovi criteri si applicheranno solo per le nomine successive alla vacanza del ruolo, garantendo così la certezza del diritto e la continuità istituzionale.

23 Marzo 2026

Tempi stretti per l’approvazione in giunta del rendiconto 2025 per rispettare il calendario ordinario, che assegna 20 giorni all’organo di revisione e altri 20 al consiglio per il via libera definitivo. In attesa di una possibile riduzione dei termini – in particolare di quelli riservati ai consiglieri, più volte auspicata dai responsabili finanziari – il quadro normativo non lascia margini.

23 Marzo 2026

E' legittimo erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti anche a fronte di obiettivi di "mantenimento" o volti a garantire l'ordinaria amministrazione, purché calati in un contesto di oggettiva difficoltà dell'ente (crisi finanziaria, carenza di personale o riforme istituzionali).

23 Marzo 2026

Il decreto ARCONET del 16 marzo 2026 introduce aggiornamenti cruciali per la contabilità degli enti locali, modificando i principi applicati e gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 118 del 2011. La novità di maggior rilievo riguarda la gestione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, per il quale viene introdotta la facoltà di adottare un metodo di calcolo accelerato.

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