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I commercialisti della
pubblica amministrazione

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26 Giugno 2026

Il debutto è fissato con l’assestamento del bilancio 2026-2028, da approvare entro il prossimo 31 luglio. Sarà quella la prima occasione per testare l’applicazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) “accelerato”, la novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 659) e successivamente declinata dalla Commissione Arconet con il ventesimo decreto correttivo dell’armonizzazione contabile.

26 Giugno 2026

Tra le novità un titolo dedicato all’intelligenza artificiale; prossimo incontro fissato per il 7 luglio.

25 Giugno 2026

Al via da mercoledì 1° luglio 2026 il nuovo sistema informatico volto a supportare le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate nel monitoraggio semestrale della propria efficienza decisionale nello svolgere le procedure di affidamento.

25 Giugno 2026

Anac ha aggiornato e migliorato i modelli standard di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33). La revisione è stata attuata accogliendo le osservazioni ricevute da amministrazioni, enti e stakeholder durante la sperimentazione di dodici mesi degli schemi adottati dalla delibera Anac n. 495 del 25 settembre 2024 (successivamente modificata con la delibera 481 del 3 dicembre 2025). I modelli standard così modificati sono stati nuovamente approvati dal Consiglio dell’Autorità del 10 giugno 2026. Tali aggiornamenti sono stati resi necessari anche per tenere conto delle specifiche tecniche pubblicate alla pagina Guida Online | Portale Servizi ANAC con le quali l’Autorità ha fornito agli utenti informazioni tecniche essenziali per la pubblicazione, e che potranno essere di ulteriore valido aiuto per le amministrazioni. (ANAC, news del 25 giugno 2026)

25 Giugno 2026

Il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro dell’istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 18 maggio 2026, corredato della Nota metodologica, con l’allegato “Utenti e risorse aggiuntive”, recante: “Contributo pari a 100 milioni di euro, per l’anno 2026, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica”, di cui all’articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2026, n. 2726, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

25 Giugno 2026

Dopo un esame parlamentare che non ha portato modifiche sostanziali, arriva al traguardo dell’approvazione finale al Senato la riforma delle carriere e delle valutazioni del personale nelle pubbliche amministrazioni. L’impianto, approdato ieri (24 giugno) in Aula a Palazzo Madama e atteso martedì prossimo all’ultimo voto, è quello presentato poco più di un anno fa dal ministro della Pa Paolo Zangrillo, dopo un intenso confronto tra la Funzione pubblica e i piani alti delle istituzioni centrali sul piatto forte delle nuove regole: il superamento del concorso pubblico come strada unica per l’accesso alla dirigenza.

25 Giugno 2026

Anche il contratto 2025/27 di Regioni ed enti locali punta a un rinnovo sprint. Nella riunione di ieri il negoziato ha fatto «passi avanti», nella ricostruzione dell’Aran. Una nuova riunione è in calendario per il 7 luglio, e salvo sorprese dovrebbe costruire i presupposti per un’intesa il 21, a meno di tre mesi dall’avvio delle trattative e a cinque dalla firma definitiva sul 2022/24.

25 Giugno 2026

La recente Deliberazione n. 72/2026/VSGO della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Emilia-Romagna lancia un chiaro avvertimento a tutti gli enti locali in materia di società partecipate. Il provvedimento, pur focalizzato sulla revisione periodica del Comune di Faenza, delinea un quadro rigoroso di regole contabili e responsabilità legali che impatta direttamente sulla gestione del patrimonio pubblico e dei servizi locali di tutti i municipi.Al centro della decisione dei magistrati contabili ci sono i nodi cruciali del controllo analogo, del contenimento dei costi di funzionamento e, soprattutto, il rispetto dei tetti massimi per i compensi degli amministratori, la cui violazione comporta lo spettro del danno erariale con il conseguente intervento della Procura contabile.Società partecipate: la nozione sostanzialistica di controllo pubblicoIl primo principio cardine ribadito dalla magistratura contabile riguarda i confini del controllo pubblico, analizzato secondo una tesi “sostanzialistica”. La Corte ha chiarito che la Pubblica Amministrazione va considerata come un soggetto unitario. Di conseguenza, quando la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria di una società è detenuta da uno o più enti pubblici, scatta automaticamente la presunzione di controllo pubblico di diritto (ex art. 2359 c.c.).Per i giudici contabili è del tutto irrilevante l’assenza di patti parasociali espressi o di specifiche clausole statutarie. I sindaci e i consigli comunali non possono quindi declassare arbitrariamente un organismo a mera “società partecipata non controllata” con l’obiettivo di eludere i vincoli del TUSP (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), a meno che non si fornisca una prova contraria rigorosa in sede di governance.Piani di razionalizzazione e monitoraggio dei costi di funzionamentoUn altro richiamo ad alta priorità per i responsabili dei servizi finanziari dei Comuni riguarda l’obbligo di analizzare i costi di funzionamento all’interno della revisione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP). I piani di razionalizzazione annuali non possono ridursi a un mero adempimento burocratico o a una compilazione di schede standard.La delibera evidenzia che la mancanza di un’analisi dettagliata e strutturata, suffragata da precisi dati contabili sull’andamento della spesa storica, inficia la validità del provvedimento di ricognizione. I Comuni devono monitorare costantemente le spese di funzionamento delle proprie partecipate, poiché tale attività è l’unica premessa idonea a salvaguardare gli equilibri del bilancio dell’ente socio ed evitare sprechi di risorse pubbliche.Compensi degli amministratori: scatta la segnalazione alla Procura per danno erarialeL’aspetto più critico del provvedimento, destinato a far discutere amministratori e manager pubblici, riguarda i limiti ai compensi degli organi di amministrazione societari. La Corte dei Conti ha confermato l’assoluta inderogabilità del parametro che vieta di superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 per gli emolumenti, inclusi sia i compensi fissi sia le indennità variabili di risultato.Laddove è stato riscontrato il mancato rispetto di questo tetto di spesa storico, la Sezione regionale di controllo ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’accertamento delle responsabilità e del danno erariale. Nel caso di specie, i rilievi hanno colpito i compensi erogati ai vertici di importanti realtà del territorio, come Ravenna Holding S.p.A. e Start Romagna S.p.A., i cui sforamenti censurati superano, per il solo anno in corso, la soglia consentita dalla normativa di finanza pubblica.Anche per gli organismi di recente costituzione (post 2013), i Comuni devono motivare l’adozione di parametri economici alternativi confrontandoli con precisi indicatori dimensionali (volume d’affari, utile, patrimonio netto) e la reale complessità dell’incarico, restando comunque vincolati ai tetti massimi della dirigenza pubblica.Lo status delle società quotate e l’emissione di bond sul mercatoLa deliberazione fa chiarezza anche sulla qualificazione delle società che emettono strumenti finanziari o prestiti obbligazionari (bond) quotati su mercati regolamentati internazionali, come la Borsa di Dublino. Molti enti locali ritengono che il ricorso a tali strumenti di finanziamento azzeri gli obblighi di controllo previsti dal d.lgs. 175/2016.Al contrario, la Corte dei Conti ha statuito che lo status di società emittente titoli non esclude l’esistenza di un controllo pubblico sostanziale quando il capitale resta interamente o maggioritariamente pubblico. Il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) impone ai soci pubblici un uso corretto e trasparente delle risorse impiegate nel capitale di rischio, obbligando i Comuni a includere sempre questi organismi nei propri piani di razionalizzazione.Più poteri ai controlli interni e il dovere di informare il Consiglio ComunaleSul piano della gestione operativa dell’ente locale, la pronuncia si configura come un severo monito all’attivazione del sistema dei controlli interni disciplinato dal TUEL (Testo Unico degli Enti Locali), in particolare dall’art. 147-quater. I magistrati ricordano che le eventuali omissioni o la cattiva gestione da parte del management aziendale non scriminano l’operato del Comune socio. L’ente locale ha il dovere/potere di vigilare attivamente sulle scelte strategiche e finanziarie delle società strumentali, scongiurando il rischio di depauperamento patrimoniale. Per fare questo, i Comuni devono rimodulare i propri regolamenti interni e valorizzare il ruolo dell’Organo di revisione economico-finanziaria.Infine, la delibera chiarisce gli effetti delle pronunce di accertamento della Corte dei Conti. Pur non rivestendo la forma di una sentenza, l’atto possiede una funzione sostanzialmente decisoria che obbliga il Sindaco a trasmettere la delibera al Presidente del Consiglio comunale affinché sia portata a conoscenza dell’intera assemblea elettiva, promuovendo un dibattito trasparente sulle ricadute finanziarie dell’ente. Resta inoltre fermo l’obbligo per il Comune di pubblicare integralmente il testo sul proprio sito internet istituzionale all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”.Riferimento ufficiale: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, Deliberazione n. 72/2026/VSGO, depositata in segreteria il 24 giugno 2026. delibera_72_2026_emiliaromagna

25 Giugno 2026

La Corte di cassazione, Terza Sezione civile, con sentenza n. 11479/2026 (depositata il 28 aprile 2026), resa nel giudizio R.G. n. 13847/25 e decisa in camera di consiglio il 27 gennaio 2025, ha chiarito l’ambito applicativo del contributo unico patrimoniale (CUP) di cui all’art. 1, comma 831, l. n. 160/2019, in relazione ai servizi di telecomunicazione e all’uso delle infrastrutture di rete.

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