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Argomento: Personale

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24 Marzo 2026

Esclusione dalle quote 80/20 e copertura nel quadro economico dell’opera. Diverso regime per IMU e TARICon la deliberazione n. 103/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti interviene su uno dei nodi più dibattuti nella gestione degli incentivi tecnici: il trattamento contabile dell’IRAP ai sensi dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023.Il parere, reso su richiesta del Comune lombardo, offre un chiarimento netto: le risorse destinate agli incentivi, nel limite del 2% dell’importo posto a base di gara, devono essere considerate al netto dell’IRAP. Ne consegue che l’imposta regionale non può incidere sulla quota destinata al personale tecnico, né essere ricompresa nelle percentuali dell’80% (incentivi) o del 20% (altre finalità).IRAP fuori dal perimetro degli incentiviIl Collegio fonda la propria ricostruzione su un duplice ordine di argomenti.Da un lato, valorizza il dato letterale dell’articolo 45, comma 3, che include espressamente solo gli oneri previdenziali e assistenziali, senza menzionare l’IRAP. Dall’altro, richiama la natura dell’imposta quale onere proprio dell’amministrazione, non traslabile sui dipendenti.Ne deriva un principio centrale: qualsiasi riduzione dell’incentivo tecnico per effetto dell’IRAP è illegittima, in quanto finirebbe per trasferire sul personale un carico fiscale che la legge pone esclusivamente in capo all’ente.Copertura nel quadro economicoSul piano contabile, la Corte individua la soluzione nella collocazione dell’IRAP all’interno del quadro economico dell’opera, in coerenza con l’articolo 5 dell’allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’imposta trova copertura tra le somme a disposizione, alla voce relativa a “IVA ed eventuali altre imposte”.Questa impostazione consente di salvaguardare sia l’integrità degli incentivi spettanti al personale sia gli equilibri di bilancio, evitando effetti distorsivi già emersi nella prassi applicativa.Il parere si inserisce inoltre nel solco degli indirizzi operativi già espressi dal MIT e delle indicazioni contabili della Commissione Arconet, che hanno individuato nel meccanismo del “giro contabile” la modalità corretta di registrazione dell’onere.Il diverso regime per IMU e TARIDi particolare rilievo è anche la risposta al terzo quesito, relativo agli incentivi collegati al maggior gettito IMU e TARI (articolo 1, comma 1091, legge 145/2018).In questo caso, la Corte esclude ogni analogia: il legislatore ha infatti previsto un criterio di onnicomprensività, stabilendo che la quota del 5% del maggior gettito sia già comprensiva anche dell’IRAP.Pertanto, diversamente dagli incentivi tecnici, l’imposta deve essere assorbita all’interno dello stanziamento, senza possibilità di finanziamento esterno e senza ulteriori oneri per il bilancio dell’ente.Un chiarimento sistematicoLa deliberazione n. 103/2026/PAR contribuisce a ricondurre a sistema una materia caratterizzata da incertezze interpretative stratificate nel tempo. Il punto di equilibrio individuato dalla Corte appare chiaro:
  • per gli incentivi tecnici, l’IRAP resta fuori dal tetto del 2% ed è a carico dell’amministrazione;
  • per gli incentivi da recupero tributario, opera invece un principio di inclusione nel limite di legge.
Un approdo che rafforza la tutela del personale beneficiario degli incentivi e, al contempo, impone agli enti una più attenta costruzione del quadro economico degli interventi.
(Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Lombardia-delibera 103/2026)

23 Marzo 2026

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/2026/QMIG, ha ridefinito i margini di manovra degli enti locali nella determinazione dei compensi per gli amministratori delle società partecipate, superando in casi specifici il rigido limite del costo storico del 2013.

23 Marzo 2026

E' legittimo erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti anche a fronte di obiettivi di "mantenimento" o volti a garantire l'ordinaria amministrazione, purché calati in un contesto di oggettiva difficoltà dell'ente (crisi finanziaria, carenza di personale o riforme istituzionali).

20 Marzo 2026

Pubblichiamo gli ultimi orientamenti applicativi in materia di retribuzione di risultato segretari comunali e provinciali e welfare integrativo.

16 Marzo 2026

L’accelerazione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego è netta, ed è particolarmente vitale per i dipendenti di Regioni ed enti locali che hanno livelli retributivi inferiori alla media delle altre Pa verso cui infatti tendono a spostarsi quando possono.

13 Marzo 2026

Nelle ambizioni di molti parlamentari la conversione in legge del decreto Pnrr avrebbe potuto rappresentare i tempi supplementari della manovra, destinata a rimettere in gioco una serie di proposte cadute dalla legge di bilancio. Ma la tagliola delle inammissibilità in commissione Bilancio alla Camera ha spento parecchie di queste speranze, cancellando circa 150 delle 896 proposte presentate dai deputati. Risultato: nemmeno questa volta riesce a farsi strada l’abolizione dei vecchi tetti di spesa di personale per i Comuni.

13 Marzo 2026

Per le Unioni di Comuni nate dopo il 2008, il limite della spesa di personale (ai sensi della legge 296/2006) si calcola aggregando i costi sostenuti nel 2008 dai singoli Comuni aderenti. Questo valore storico funge da tetto massimo per la somma delle spese attuali dell'Unione e dei Comuni stessi, garantendo che il consolidamento dei servizi non superi la capacità finanziaria originaria.

13 Marzo 2026

Sono passate meno di tre settimane dalla firma definitiva del contratto 2022/24 di Regioni ed enti locali, che si farà sentire da questo mese nelle buste paga dei circa 403mila dipendenti interessati. Ma già si accende la macchina per il rinnovo 2025/27, con l’atto di indirizzo approvato dal comitato di settore.

12 Marzo 2026

Anche gli enti locali in qualità di sostituti di imposta nei prossimi mesi di marzo e aprile sono interessati dalla doppia scadenza per l’invio delle Certificazioni Uniche – CU - 2026, la prima il 16 marzo e la seconda il 30 aprile; vediamo di analizzare il calendario di quest’anno che coinvolge gli stessi sostituti di imposta, anche per una terza data, il 2 novembre, ma solo per una parte molto residuale di casistiche.

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