n°22. 28 maggio 2026
versione attuale
Ai fini accrual, sulla base del concetto di "controllo" definito da Quadro concettuale, chi deve rilevare in bilancio gli immobili scolastici utilizzati dagli istituti superiori: le amministrazioni che ne detengono la proprietà o che ne sostengono i costi di gestione, come i Comuni/Province, altri enti o le Regioni?
L’iscrizione di un’immobilizzazione materiale nel bilancio di un’amministrazione pubblica prescinde dalla titolarità del diritto di proprietà e dalla copertura finanziaria dei costi di gestione (es. spese di manutenzione ordinaria o straordinaria). Il principio da seguire è quello del controllo, che rappresenta il criterio guida per l’iscrizione in bilancio.
Secondo il Quadro Concettuale (QC parr. 3.4-3.7), il controllo è la capacità di utilizzare la risorsa (o di indirizzarne l’utilizzo da parte di terzi) in modo tale da godere del potenziale di servizio o dei benefici economici da essa derivanti, limitando o inibendo l’accesso a terzi.
L’ITAS 4 (par. 6) chiarisce che un’immobilizzazione materiale deve essere rilevata come attività se:
a) rispetta la definizione di attività (e quindi la condizione di controllo);
b) il suo valore è determinato in modo da rispettare i postulati e i vincoli dell’informazione di bilancio.
Inoltre, l’ITAS 4 (par. 7) specifica che il controllo può essere esercitato anche in assenza del titolo di proprietà, purché sussista un altro valido titolo giuridico che attribuisca all’amministrazione utilizzatrice la disponibilità e la gestione effettiva del bene.
Le Linee Guida all’ITAS 4 (par. Rilevazione iniziale) ribadiscono che “il requisito del controllo può individuarsi anche nel caso in cui un’amministrazione possieda un’immobilizzazione materiale in forza di un valido titolo giuridico diverso dalla proprietà, ad esempio alcuni tipi di comodato d’uso o di concessione, nei quali viene attribuito al comodatario (concessionario) un controllo sostanziale sul bene, limitando al comodante (concedente) la possibilità di determinarne l’utilizzo e di richiederne la restituzione. In tal caso, la reporting entity è l’amministrazione che detiene il controllo.”
Conseguentemente, per stabilire se un immobile scolastico debba essere rilevato nel bilancio dell’amministrazione utilizzatrice (l’istituto scolastico) ovvero in quello del proprietario (Comune, Provincia, Regione o altro ente), è necessario valutare il titolo giuridico con cui il bene è stato messo a disposizione.
In particolare, occorre verificare se il contratto o l’atto (concessione, comodato, affidamento, ecc.) attribuisca all’istituto scolastico un controllo effettivo sull’immobile, ossia:
- la facoltà di utilizzare il bene per le proprie finalità istituzionali;
- il potere di indirizzare le modalità di utilizzo (anche escludendo altri soggetti);
- la possibilità di limitare o impedire l’accesso a terzi.
Se il titolo giuridico riconosce all’istituto scolastico tali poteri, quest’ultimo dovrà iscrivere il bene nel proprio stato patrimoniale, a prescindere dalla proprietà formale e dalla titolarità delle spese di manutenzione (sia ordinaria che straordinaria).
Al contrario, se il titolo giuridico riserva al concedente (Comune, Provincia, Regione) il potere di determinare l’uso del bene, di disporne liberamente o di rientrarne in possesso in qualsiasi momento, il controllo rimane in capo al concedente, che sarà pertanto l’ente tenuto alla rilevazione in bilancio.
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22. (ITAS 4)
Versione precedente
Ai fini accrual, sulla base del concetto di “controllo” previsto dall’ITAS 4, chi deve rilevare in bilancio gli immobili scolastici utilizzati dagli istituti superiori: i Comuni/Province, altri enti o le Regioni?
Il controllo è distinto dalla proprietà e dalla copertura finanziaria dei costi sostenuti per tali beni.
In base all’autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche e al potere di utilizzo esclusivo (o prevalente), indirizzo dell’uso e limitazione dell’accesso a terzi, il soggetto che esercita il controllo è l’istituto scolastico.
Comuni, altri enti (ad es. Enti di decentramento territoriale) e Regione possono essere proprietari, possono sostenere spese, ma non esercitano il controllo ai fini ITAS, se non dirigono l’uso del bene.
La mancata inclusione degli istituti scolastici tra le reporting entities della fase pilota è una imperfezione consapevole connaturata al perimetro ristretto della fase pilota, che non giustifica però l’iscrizione degli immobili nello Stato patrimoniale di altri enti.
Resta fermo l’obbligo di inventariazione dei beni (beni propri presso terzi), distinto dall’iscrizione nello stato patrimoniale.
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