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22 Agosto 2025

La Corte dei Conti del Lazio, con Deliberazione n.89/2025/PAR, risponde a un quesito del Presidente della Regione Lazio riguardo la determinazione dei compensi degli amministratori di una società pubblica.  

22 Agosto 2025

Le verifiche sui meccanismi di finanziamento delle Unioni di Comuni devono avere carattere sostanziale e non limitarsi ad aspetti meramente formali. In altri termini, la gestione associata non può ridursi ad un mero trasferimento delle funzioni, privo di una reale integrazione organizzativa e gestionale, ma deve concretamente comportare risparmi di spesa, in coerenza con i principi sanciti dagli artt. 81 e 97 della Costituzione. Particolare attenzione deve essere posta sia nella fase di costituzione sia in quella di gestione dell’Unione: il bilancio dell’ente associato, quale riflesso dei bilanci dei singoli Comuni aderenti, non può configurarsi come una semplice somma aritmetica di questi ultimi, ma deve tradursi in una riduzione complessiva della spesa. Tale riduzione può derivare da una maggiore forza contrattuale e da economie di scala, presupposti che, tuttavia, devono essere concretamente dimostrati. Ai fini della verifica dell’impatto delle misure di razionalizzazione, l’ente locale è tenuto, in primo luogo, a procedere ad una ricognizione della spesa complessiva conseguente al fenomeno associativo. Tale operazione, necessaria per rispettare i canoni dell’art. 97 Cost., deve attuarsi mediante la riconciliazione dei crediti e debiti reciproci, con il duplice obiettivo di garantire l’equilibrio di bilancio e di escludere fenomeni di indebita espansione della spesa. Successivamente, il Comune deve effettuare le indispensabili variazioni di bilancio per ricondurre, nei limiti dell’invarianza della spesa, gli impegni assunti in favore dell’Unione. In caso contrario, l’ente locale è tenuto a dimostrare in maniera puntuale e documentata le ragioni giustificative di eventuali maggiori oneri, fermo restando l’obbligo di perseguire processi di razionalizzazione e programmazione finalizzati alla progressiva riduzione della spesa. Anche l’erogazione di ulteriori servizi da parte dell’Unione e l’incremento del numero degli utenti devono essere comprovati da report dettagliati, dai quali risultino i relativi costi. Nel caso esaminato dai giudici contabili della Regione Emilia-Romagna, il Comune ha dichiarato che il conferimento dei servizi all’Unione è stato preceduto da una valutazione di merito, evidenziando benefici riconducibili a economie di scala e al potenziamento delle attività, grazie a professionalità non sempre disponibili nei singoli enti. Tuttavia, dalla documentazione agli atti non emergono elementi idonei a comprovare un effettivo aumento di efficienza derivante dalle professionalità impiegate. Permangono inoltre dubbi circa le ulteriori motivazioni addotte dall’ente, quali la maggiore forza contrattuale e le economie di scala, in quanto i dati contenuti nel report trasmesso al Comune evidenziano che dal conferimento dei servizi non è derivata alcuna riduzione della spesa, bensì un incremento, pur in presenza dell’attivazione di due nuovi servizi. Tali dati non sono stati adeguatamente illustrati dall’ente, che si è limitato a rinviare ad una futura analisi puntuale per singolo servizio, senza indicare un termine per la sua effettuazione. Alla luce delle precedenti deliberazioni di questa Sezione (n. 31/2023/PRSE e n. 212/2023/PRSP), con le quali era già stato richiamato il Comune di Medolla all’esigenza di razionalizzare contabilmente i risparmi di spesa conseguenti al conferimento dei servizi all’Unione, desta perplessità l’atteggiamento dell’ente, che ha procrastinato l’elaborazione dei dati senza fornire riscontri concreti al magistrato istruttore. Conclusione: l’ente è tenuto a trasmettere a questa Sezione regionale di controllo, entro 30 giorni dalla pubblicazione della deliberazione, un report analitico e documentato dal quale risulti, in modo incontrovertibile, l’economicità delle funzioni e dei servizi conferiti all’Unione, mediante la verifica effettiva del rapporto tra costi ed entrate, incluse quelle derivanti da apporti esterni.   (Corte dei Conti dell’Emilia Romagna)

22 Agosto 2025

La pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti nella sezione Amministrazione Trasparente dei siti istituzionali rientra tra i controlli effettuati dalla magistratura contabile sugli enti locali. La Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 98 del 2025, ha esaminato le conseguenze derivanti dall’inadempimento di un ente, con particolare attenzione agli effetti negativi sulla corresponsione della retribuzione di risultato per le posizioni apicali. La deliberazione richiama i commi 2 e 29 dell’articolo 2 del d.lgs. n. 33/2013, i quali stabiliscono che: “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità“. Inoltre, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 sono tenute a pubblicare anche i rilievi della Corte dei conti (come previsto dagli artt. 2, comma 2, e 31 del d.lgs. n. 33/2013). Nel caso esaminato, la consultazione del sito istituzionale del Comune ha evidenziato l’assenza della documentazione contabile essenziale nella sezione Amministrazione Trasparente. In particolare, nella sottosezione Bilanci → Bilancio preventivo e consuntivo risultavano mancanti i bilanci consuntivi 2023 e 2024, nonché i bilanci preventivi dei trienni 2024/2026 e 2025/2027. Analogamente, nelle sottosezioni Controlli e rilievi sull’amministrazione e Corte dei conti non era stata pubblicata la deliberazione con cui la stessa Sezione aveva formulato specifici rilievi all’ente locale. I magistrati contabili hanno ricordato che l’obbligo di pubblicazione ricade sulle posizioni apicali e che dal suo adempimento dipende anche l’erogazione della retribuzione di risultato. L’inadempimento può pertanto comportare responsabilità dirigenziale e contabile (artt. 45 e ss. d.lgs. n. 33/2013), sanzioni amministrative da parte dell’ANAC e, nei casi più gravi, anche responsabilità penale. Tali obblighi sono fondamentali poiché garantiscono la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico e al controllo diffuso sull’azione amministrativa. Essi danno attuazione ai principi costituzionali di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche. La trasparenza, in questo senso, rappresenta anche uno strumento di prevenzione della cattiva amministrazione e della corruzione (Cons. Stato, Sez. III, 6 marzo 2019, n. 1546; Sez. VI, 25 giugno 2018, n. 3907; Sez. VI, 20 novembre 2013, n. 5515). La mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione viola il principio di open government sancito dal d.lgs. n. 33/2013 e compromette il rapporto di fiducia tra cittadino e amministrazione, impedendo di formarsi una valutazione critica autonoma sull’operato dell’ente. In tale quadro, le deliberazioni della Corte dei conti assumono un ruolo centrale, in quanto mirano a intercettare i comportamenti che possono “sviare il ciclo di bilancio dal percorso costituzionalmente garantito dell’equilibrio tra le entrate e le spese” (Sez. Basilicata, n. 33/2020/PRSP). Esse consentono alla comunità amministrata di comprendere le scelte dell’ente e di valutarne la correttezza e la sostenibilità finanziaria. Pertanto, l’inadempimento del Comune ha leso il principio di trasparenza, a tutela non solo dei singoli cittadini, ma dell’intera collettività. Il danno si manifesta sia attraverso la mancata pubblicazione della documentazione obbligatoria, sia con una pubblicazione effettuata in difformità rispetto alle modalità previste dalla legge. Per tali motivi, i giudici contabili hanno richiesto all’ente di presentare una relazione chiarendo se e in quale misura sia stato disposto il pagamento delle indennità di parte variabile per le posizioni apicali, strettamente collegate al raggiungimento degli obiettivi organizzativi e di performance individuale, i quali comprendono l’adempimento degli obblighi di pubblicazione.   (Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, Deliberazione 98/2025/PRSE)

22 Agosto 2025

Una società è a controllo pubblico quando la maggioranza delle quote sia in mano pubblica, a prescindere dal fatto che ci sia o meno un patto di sindacato o altro che lo provi, fatta pur salva la dimostrazione contraria. In particolare, le società miste costituite con gara a doppio oggetto (articolo 17 del Tusp) sono società di scopo e non possono partecipare a gare fuori dal Comune in cui hanno ricevuto la concessione originaria. Così, per il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), presieduta da Luigi Carbone, nella sua interessante sentenza n. 5289/2025.

22 Agosto 2025

A seguito dell’analisi della ricognizione dei servizi pubblici locali condotta da un ente comunale, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha formulato osservazioni critiche riguardo la durata ingiustificata di alcuni affidamenti.

22 Agosto 2025

Con la sentenza n. 36 del 12 agosto 2025, la Corte dei Conti della Valle d'Aosta ha sancito la condanna per danno erariale di un dirigente pubblico. La pronuncia giudiziaria ha messo in luce una condotta gravemente colposa da parte del funzionario, il quale, nello svolgimento della gestione effettiva dei trattamenti concernenti le deliberazioni della Giunta regionale e delle proprie funzioni dirigenziali, non ha rispettato le istruzioni impartite dal Garante della privacy e ha persistito nella pubblicazione di informazioni sensibili sul sito istituzionale dell'ente, contravvenendo alle normative vigenti.

22 Agosto 2025

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'Ordinanza n. 16874 del 23 giugno 2025, ha chiarito la disciplina delle spese processuali in caso di estinzione del giudizio per rinuncia, stabilendo che la loro compensazione è subordinata a un accordo esplicito tra le parti. In assenza di tale accordo, le spese sono a carico della parte che rinuncia al contenzioso.

22 Agosto 2025

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con la Sentenza n. 14990 del 4 giugno 2025, ha ribadito che la notifica di un atto impositivo è illegittima se il messo notificatore, nel rito dell'irreperibilità assoluta, non documenta le ricerche effettuate per rintracciare il destinatario.

14 Agosto 2025

Si comunica che – mercoledì 13 agosto –, in relazione al cambio certificato, occorrerà scaricare il nuovo certificato per consentire il regolare utilizzo dei servizi Web Service della piattaforma dei crediti commerciali (PCC).

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