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10 Luglio 2025

Il termine quinquennale per la conclusione del dissesto finanziario di un ente locale, previsto dall’art. 265 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non può essere considerato perentorio ma va inteso come sollecitatorio o ordinatorio, sicché il suo inutile decorso postula non l’illegittimità degli atti adottati, quanto piuttosto una mera irregolarità non viziante. L'inutile decorso di tale termine non può far obliterare la necessità che l'organismo straordinario di liquidazione (OSL) concluda le attività previste dall'articolo 256, giungendo fino all'approvazione del rendiconto di gestione finale.

10 Luglio 2025

La stipula del nuovo C.C.N.L. di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto e, per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto, nel corso del procedimento di verifica della congruità, anche dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare e, conseguentemente, di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.

10 Luglio 2025

Non sussistono elementi di incompatibilità, sia per quanto concerne l’ipotesi di cui all’art. 63, comma 1, n. 2) del d.lgs. n. 267/2000 (non emergendo alcuna obbligazione assunta dall’associazione in termini di esecuzione di un servizio da prestare nell’interesse del Comune), sia per quanto attiene alla prima parte della previsione di cui al n. 1 del citato comma 1, dell’art. 63 (non risultando alcuna partecipazione del Comune all’associazione). In merito all’ipotesi di cui alla seconda parte di detta previsione, occorre verificare se nel caso di specie la parte facoltativa della sovvenzione ivi prevista abbia superato o meno il limite del 10% delle entrate annue totali dell’associazione.

10 Luglio 2025

Soltanto in caso di effettiva partecipazione, diretta o indiretta, del consigliere comunale al capitale sociale della società aggiudicataria di appalti nell’interesse del Comune sussiste l’incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n.2 del d.lgs. n. 267/2000. Quanto all’ulteriore ipotesi di cui all’art. 63, comma 1, n.4 del d.lgs. n. 267/2000, la stessa si verifica esclusivamente qualora vi sia una lite pendente, di natura civile o amministrativa, che veda contrapposti l’ente e il consigliere comunale.

10 Luglio 2025

Dalla mera esistenza di un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis cod. civ. tra un consigliere comunale, in qualità di collaboratore, ed il di lui genitore (quale titolare dell’impresa familiare) non è consentito dedurre, in via immediata e diretta, la dimostrazione della sussistenza della causa di incompatibilità di cui all’art. 63, comma 1, n.2, del d.lgs. n. 267/2000.

10 Luglio 2025

Nulla osta alla nomina ad assessore di un professionista (architetto, ingegnere o geometra) con delega alla Cultura o all’Ambiente, e non sussiste per tale assessore alcun obbligo di astenersi dall’esercizio di detta attività professionale ai sensi dell’art. 78, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, sempre che le materie ivi previste (urbanistica, edilizia e lavori pubblici) non rientrino indirettamente nell’esercizio della delega suddetta. Resta comunque fermo l’obbligo per lo stesso assessore di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti, non solo la materia urbanistica e/o di edilizia privata e pubblica, ma più in generale interessi propri o di suoi parenti o affini sino al quarto grado, ai sensi del comma 2 del citato art. 78.

10 Luglio 2025

Il vicesindaco che sostituisce il sindaco ai sensi dell’art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 non può esercitare le funzioni di componente, con diritto di voto, del consiglio comunale.

10 Luglio 2025

Nel contesto del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza per le fasi di progettazione e affidamento in vigore dal 1° luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in seguito ai materiali e chiarimenti già pubblicati, mette a diposizione degli enti alcuni nuovi documenti e strumenti operativi, in coerenza con le modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024 cosiddetto Correttivo al Codice dei contratti pubblici.

10 Luglio 2025

Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.

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