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25 Marzo 2026

Prende il via il Censimento 2026 delle auto di servizio delle pubbliche amministrazioni, finalizzato alla rilevazione dei dati relativi al parco auto in uso alla data del 31 dicembre 2025.

25 Marzo 2026

Nelle procedure di gara aggiudicate ex art. 93 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con il metodo del confronto a coppie, non viola il principio di collegialità la circostanza che i commissari esaminino individualmente le offerte tecniche, anche mediante download dei documenti dalla piattaforma telematica, purché l’attribuzione dei punteggi avvenga autonomamente da parte di ciascun commissario e le operazioni siano successivamente formalizzate nelle sedute della commissione secondo quanto previsto dalla lex specialis.

25 Marzo 2026

Con la delibera n. 92 dell'11 marzo 2026, Anac mette a disposizione modelli standardizzati per la resa delle dichiarazioni sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, all’atto della nomina, e, annualmente, sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, così come previsto dall'art. 20 del medesimo.

25 Marzo 2026

Il fondo obiettivi di finanza pubblica si aggiunge alle eccezioni al collegamento tra la contabilità finanziaria e la contabilità economico-patrimoniale. Nel suo primo anno di applicazione, per gli enti in avanzo, il fondo genera un accantonamento che non ha alcuna correlazione con i fondi per costi futuri e rischi e, pertanto, resta iscritto esclusivamente tra le poste della contabilità finanziaria, senza figurare tra gli accantonamenti della contabilità economico-patrimoniale. Il Decreto ministeriale 13 febbraio 2025 ha recepito tale trattamento nell’allegato 4/3 al d.lgs. 118/2011. Questa voce si aggiunge al Fondo di garanzia dei debiti commerciali e al Fondo anticipazioni di liquidità (FAL). Inoltre, il fondo perdite delle società partecipate, accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria, non è rilevato nella contabilità economico-patrimoniale con riferimento esclusivo alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, come previsto dai principi 6.1.3, lettere a) e b), producendo tuttavia sul risultato economico i medesimi effetti del fondo. Con riferimento, invece, alle partecipazioni in enti e società partecipate non valutate con il metodo del patrimonio netto, il fondo perdite delle società partecipate deve presentare un importo almeno pari al corrispondente fondo accantonato nelle scritture della contabilità finanziaria.

24 Marzo 2026

Pubblicato sul sito della Commissione Arconet il DM 16 marzo 2026, ventesimo decreto correttivo dei principi contabili. Il provvedimento dà attuazione al comma 659 della Legge di bilancio 2026, che aveva assegnato ad Arconet il compito di aggiornare, entro il 31 marzo, il principio contabile della programmazione (Allegato 4/1), quello della gestione finanziaria (Allegato 4/2) e l’allegato 9 al Dlgs 118/2011.

24 Marzo 2026

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 102/2026/PAR, ha fornito un chiarimento essenziale per i responsabili dei servizi finanziari in merito al nuovo obbligo assicurativo introdotto dalla Legge n. 1/2026 per chiunque gestisca risorse pubbliche.

24 Marzo 2026

La Corte dei Conti della Lombardia, con la deliberazione n. 101/2026/PAR, ha fornito un importante chiarimento circa l'erogazione degli incentivi per funzioni tecniche al personale dell'ente locale che svolge il ruolo di Direttore dell'Esecuzione (DEC) nei servizi affidati a società miste pubblico-private.

24 Marzo 2026

Esclusione dalle quote 80/20 e copertura nel quadro economico dell’opera. Diverso regime per IMU e TARICon la deliberazione n. 103/2026/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti interviene su uno dei nodi più dibattuti nella gestione degli incentivi tecnici: il trattamento contabile dell’IRAP ai sensi dell’articolo 45 del Dlgs 36/2023.Il parere, reso su richiesta del Comune lombardo, offre un chiarimento netto: le risorse destinate agli incentivi, nel limite del 2% dell’importo posto a base di gara, devono essere considerate al netto dell’IRAP. Ne consegue che l’imposta regionale non può incidere sulla quota destinata al personale tecnico, né essere ricompresa nelle percentuali dell’80% (incentivi) o del 20% (altre finalità).IRAP fuori dal perimetro degli incentiviIl Collegio fonda la propria ricostruzione su un duplice ordine di argomenti.Da un lato, valorizza il dato letterale dell’articolo 45, comma 3, che include espressamente solo gli oneri previdenziali e assistenziali, senza menzionare l’IRAP. Dall’altro, richiama la natura dell’imposta quale onere proprio dell’amministrazione, non traslabile sui dipendenti.Ne deriva un principio centrale: qualsiasi riduzione dell’incentivo tecnico per effetto dell’IRAP è illegittima, in quanto finirebbe per trasferire sul personale un carico fiscale che la legge pone esclusivamente in capo all’ente.Copertura nel quadro economicoSul piano contabile, la Corte individua la soluzione nella collocazione dell’IRAP all’interno del quadro economico dell’opera, in coerenza con l’articolo 5 dell’allegato I.7 al Codice dei contratti pubblici. In particolare, l’imposta trova copertura tra le somme a disposizione, alla voce relativa a “IVA ed eventuali altre imposte”.Questa impostazione consente di salvaguardare sia l’integrità degli incentivi spettanti al personale sia gli equilibri di bilancio, evitando effetti distorsivi già emersi nella prassi applicativa.Il parere si inserisce inoltre nel solco degli indirizzi operativi già espressi dal MIT e delle indicazioni contabili della Commissione Arconet, che hanno individuato nel meccanismo del “giro contabile” la modalità corretta di registrazione dell’onere.Il diverso regime per IMU e TARIDi particolare rilievo è anche la risposta al terzo quesito, relativo agli incentivi collegati al maggior gettito IMU e TARI (articolo 1, comma 1091, legge 145/2018).In questo caso, la Corte esclude ogni analogia: il legislatore ha infatti previsto un criterio di onnicomprensività, stabilendo che la quota del 5% del maggior gettito sia già comprensiva anche dell’IRAP.Pertanto, diversamente dagli incentivi tecnici, l’imposta deve essere assorbita all’interno dello stanziamento, senza possibilità di finanziamento esterno e senza ulteriori oneri per il bilancio dell’ente.Un chiarimento sistematicoLa deliberazione n. 103/2026/PAR contribuisce a ricondurre a sistema una materia caratterizzata da incertezze interpretative stratificate nel tempo. Il punto di equilibrio individuato dalla Corte appare chiaro:
  • per gli incentivi tecnici, l’IRAP resta fuori dal tetto del 2% ed è a carico dell’amministrazione;
  • per gli incentivi da recupero tributario, opera invece un principio di inclusione nel limite di legge.
Un approdo che rafforza la tutela del personale beneficiario degli incentivi e, al contempo, impone agli enti una più attenta costruzione del quadro economico degli interventi.
(Corte dei Conti, sezione regionale di controllo Lombardia-delibera 103/2026)

23 Marzo 2026

La Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 11/2026/QMIG, ha ridefinito i margini di manovra degli enti locali nella determinazione dei compensi per gli amministratori delle società partecipate, superando in casi specifici il rigido limite del costo storico del 2013.

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